Prelazione agraria e inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. 3 n. 22696 del 05.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, anche quando deduce errores in procedendo. La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non trascrive, nel ricorso, i motivi di appello (o le loro parti salienti) sui quali la corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio denunciato. Il giudice di legittimità, pur potendo accedere agli atti del giudizio di merito, non è tenuto a ricostruire in autonomia il contenuto delle doglianze, non potendosi sostituire alla parte nell’articolazione delle critiche alla sentenza impugnata.
Il Fatto
Una società promissaria acquirente di un compendio immobiliare conveniva in giudizio il promittente venditore, chiedendo la pronuncia costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.. L’attrice lamentava che il venditore aveva alienato i beni a un terzo, il quale aveva esercitato il diritto di prelazione agraria previsto dalla normativa speciale.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo il preliminare risolto per mutuo dissenso e affermando la sussistenza dei presupposti della prelazione. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la nullità del contratto definitivo e, di conseguenza, l’ammissibilità della domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i tre motivi, tutti incentrati su presunti vizi di omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, oltre che sulla violazione di norme di diritto sostanziale in tema di nullità del contratto per illiceità della causa.
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, nel dolersi della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., aveva omesso di trascrivere i motivi di impugnazione – o le parti degli stessi – su cui la corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio denunciato, così violando l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., e l’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., risultando le censure dedotte in modo incompleto.
La pronuncia richiama il principio, già affermato dalle Sezioni semplici, secondo cui il motivo di ricorso deve essere formulato in modo sintetico e chiaro, realizzato mediante la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte di interesse, al fine di contemperare l’esigenza di semplificazione dell’attività del giudice di legittimità con la garanzia del diritto di accesso alla giustizia.
La Corte ha precisato che il giudice di legittimità, nel caso di deduzione di errores in procedendo, non deve ricostruire autonomamente il contenuto delle doglianze, né sostituirsi al ricorrente nell’articolazione delle critiche alla sentenza impugnata. La mancata trascrizione dell’atto di appello impedisce alla Corte di valutare la fondatezza e la decisività delle censure, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.