Motivazione effettiva e potere di apprezzamento del giudice di merito (Cass. civ. Sez. II n. 4065 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, non essendo tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio né a confutare ogni deduzione che aspiri a una diversa ricostruzione del fatto. Il controllo di legittimità verifica che il giudice di merito abbia fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento, non potendone rimettere in discussione l’esito. La mancata previsione di un’opera nel contratto di subappalto non costringe logicamente a escludere che essa sia stata realizzata dalla stessa parte. La contestazione del fatto costitutivo avanzata solo con la comparsa conclusionale non vale a superare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.

Il Fatto

La vicenda riguarda un contratto di subappalto tra due società per la realizzazione di opere tecniche presso il cantiere di un terzo committente. La committente lamentava vizi nell’impianto antincendio e nella linea di carico della vasca di accumulo, con costi di riparazione e consumo abnorme di acqua. In primo grado il Tribunale riconosceva un risarcimento parziale a una parte e il saldo di fatture all’altra, compensando le poste. In appello la Corte territoriale accoglieva parzialmente il gravame principale, riconoscendo il danno da consumo abnorme d’acqua e respingendo le altre censure, sul rilievo di una responsabilità concorrente delle parti.

La parte soccombente ricorre in cassazione con otto motivi; l’altra resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi sono esaminati congiuntamente perché convergono sull’unico punto della linea di carico della vasca di accumulo, attribuita alla ricorrente sull’interramento parallelo delle tubazioni. La Corte rileva che il ricorrente prospetta come questioni di diritto vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, ma attacca in realtà la ricostruzione istruttoria del fatto compiuta dal giudice di appello.

Il limite del sindacato di legittimità è delineato con richiamo al canone dettato da Cass. SU 8053/2014. Il giudice di merito deve indicare le ragioni del convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, in obbedienza al canone di proporzionalità: non è tenuto a discutere ogni singolo elemento probatorio. L’esito positivo della verifica non implica che la Cassazione faccia proprio quell’apprezzamento, che resta del giudice di merito.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno attestato di fondare il convincimento su prove testimoniali e su indizi persuasivi secondo il loro prudente apprezzamento, oltre che su un argomento di senso comune. Le obiezioni del ricorrente non esibiscono analogo grado di persuasività: la mancata previsione dell’opera nel contratto non costringe logicamente a escludere che la stessa sia stata realizzata dalla ricorrente. I primi cinque motivi sono rigettati.

Il sesto e il settimo motivo, esaminati insieme, attengono al pagamento delle fatture idriche e all’errata applicazione del principio di non contestazione. La Corte dà precedenza al settimo, che fa valere un error in procedendo: dall’esame dell’atto di citazione risulta che l’attrice ha allegato con specificità i fatti costitutivi del diritto al rimborso, mentre la convenuta non ha contestato con specificità il pagamento, limitandosi a sostenere che non era dimostrato il pagamento del terzo al gestore. Corretta è dunque l’applicazione dell’art. 115 c.p.c., poiché il fatto del pagamento è stato contestato solo in comparsa conclusionale.

L’ottavo motivo, sull’inammissibilità della modifica della domanda risarcitoria in appello, non è fondato: la parte aveva chiesto sin dal primo grado il risarcimento di tutti i danni, con formula ampia, e la Corte territoriale ha tenuto conto della documentazione ai fini del quantum debeatur, risultato comunque inferiore al petitum. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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