Conciliazione sindacale e differenze TFR: appello esamina eccezione di decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15727 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differenze sul trattamento di fine rapporto, il giudice di merito che ometta di esaminare l’eccezione di decadenza e di intervenuta conciliazione sindacale, con cui si deduca la natura transattiva-abdicativa del verbale sottoscritto dal lavoratore, incorre in omessa pronuncia censurabile in cassazione. Deve verificarsi se il lavoratore abbia agito con la chiara e piena consapevolezza degli specifici diritti conciliati, determinati o oggettivamente determinabili, ed è sintomatica dell’effettiva portata abdicativa la mancata impugnazione nel termine di decadenza di cui all’art. 2113 c.c. La prescrizione del diritto al pagamento del TFR decorre dalla cessazione del rapporto e non si confonde con il diritto, maturante in costanza di rapporto, al mero accertamento della quota temporaneamente maturata.
Il Fatto
Un ex dipendente, assunto dal 1973 al 2007 con qualifica di operaio di settore elettrico, agiva in giudizio per ottenere differenze sul trattamento di fine rapporto. Chiedeva che nella base di calcolo fosse incluso lo straordinario espletato fino al maggio 1982, secondo la normativa previgente di cui all’art. 2120 c.c. Il Tribunale adito rigettava l’originaria domanda; la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma, svolta una CTU contabile, condannava la società datrice al pagamento di € 1.430,78, oltre accessori.
La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore rimaneva intimato. Al termine della camera di consiglio il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, trattati congiuntamente per connessione, riguardano la prova della continuità dello straordinario espletato fino al 1982. La Corte li ritiene non fondati: la motivazione della sentenza gravata, pur sintetica, è logica e coerente e risponde al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La non occasionalità, transitorietà e saltuarietà della prestazione straordinaria è stata desunta dalla disamina delle buste paga, probanti sul piano quantitativo complessivo e su quello qualitativo delle ore rese per ciascun mese.
Il Collegio ricorda che il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019) e che la selezione e valutazione delle prove spetta ai giudici di merito; il giudizio di cassazione non è strutturato come terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori (Cass. S.U. n. 34476/2019).
È infondato anche il sesto motivo, sulla prescrizione. La Corte richiama Cass. n. 21318/2020: il diritto al pagamento del TFR matura con la cessazione del rapporto, mentre il diritto all’accertamento della quota maturata sorge in costanza di rapporto; la diversità di contenuto e di maturazione temporale comporta un diverso regime prescrizionale, non escluso dalla loro connessione. Poiché l’azione era di condanna al pagamento di differenze sul TFR, il motivo va respinto.
Sono invece fondati, per quanto di ragione, il quarto e il quinto motivo. Il testo riporta la clausola transattiva sottoscritta in sede sindacale, avente ad oggetto il calcolo dell’indennità di anzianità al 31 maggio 1982, con correlativa erogazione di somma e sinallagmatica rinuncia; l’eccezione collegata risulta adeguatamente localizzata nei gradi di merito. In fattispecie analoghe (Cass. n. 33702 e n. 33703/2019) si è osservato che deve esaminarsi se il lavoratore abbia operato con chiara e piena consapevolezza degli specifici diritti conciliati e che la mancata impugnazione ex art. 2113 c.c. è sintomatica della portata transattiva-abdicativa della volizione.
Poiché la Corte di merito non ha esaminato le questioni sottese al quarto motivo e al quinto logicamente subordinato, la sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, perché riesamini la rilevanza preclusiva del verbale di conciliazione o, in subordine, il quantum debeatur, conformandosi ai principi delle pronunce n. 33702 e n. 33703/2019. Al giudizio di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.