Errore revocatorio e mancato rinvio pregiudiziale: inammissibile la revocazione per errore di giudizio (Cass. civ. Sez. 3 n. 6484 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, e deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa. Detto errore deve risultare con immediatezza e obiettività ed essere essenziale e decisivo. La dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, non integra errore revocatorio, attenendo a una valutazione di diritto e non di fatto. La mancata disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo, quand’anche prospettabile, costituisce errore di giudizio, non errore percettivo revocatorio.

Il Fatto

La società, struttura sanitaria provvisoriamente accreditata, agiva nei confronti della ASL e della Regione per il recupero del corrispettivo maturato per prestazioni di day hospital riabilitativo erogate nel mese di dicembre 2009, in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato dai decreti commissariali regionali. Il Tribunale rigettava la domanda, affermando l’opponibilità del budget alla struttura, e la Corte d’Appello confermava la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione, rigettato da questa Corte, che affermava l’ineludibilità del vincolo di spesa e l’infungibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Avverso tale ordinanza, la società proponeva ricorso per revocazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha scrutinato la prima censura, con cui la società deduceva l’errore revocatorio per l’omessa considerazione dell’illegittimità dei limiti di spesa per contrarietà a norme imperative e per la mancata disapplicazione degli atti. Ha rilevato che la contestazione sulla legittimità dei tetti di spesa era stata oggetto di allegazione e discussione nel giudizio di legittimità e che su tale punto l’ordinanza revocanda si era espressamente pronunciata, affermando che il sindacato era riservato alla giurisdizione amministrativa. La prospettazione di un preteso vizio di carenza assoluta di potere e di eccesso di potere, quali fattispecie differenti, era volta a ottenere una mera revisione correttiva del giudizio espresso, non ravvisandosi i presupposti dell’errore percettivo di fatto.

La Corte ha poi dichiarato inammissibile la seconda censura, relativa all’omesso rinvio pregiudiziale e alla mancata sollevazione della questione di legittimità costituzionale. Ha richiamato il principio per cui la valutazione sull’opportunità del rinvio è di diritto, non di fatto, e la sua omissione non integra errore revocatorio. Ha altresì evidenziato che la citata sentenza Altmark della Corte di Giustizia, pronunciata in tema di aiuti di Stato, era stata richiamata assertivamente e genericamente, senza una specifica ricostruzione dei profili di distorsione concorrenziale, e non risultava avere incidenza dirimente sul principio affermato dall’ordinanza revocanda.

In definitiva, entrambe le censure prospettavano errori di giudizio, come tali non prospettabili con il mezzo revocatorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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