Contestazione disciplinare: la decadenza si impedisce con l’adozione dell’atto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4114 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare è impedita dall’adozione della contestazione degli addebiti, non dalla sua ricezione da parte dell’incolpato. Nei termini dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 la condizione di efficacia della ricezione è elemento estrinseco alla fattispecie decadenziale, salvo che la legge o la clausola contrattuale riconducano espressamente al momento recettizio anche l’effetto impeditivo. Il dies a quo decorre solo dall’acquisizione di una notizia di infrazione circostanziata, idonea a consentire una contestazione puntuale, e non dalla mera notizia dell’arresto o dell’esercizio dell’azione penale. La sospensione cautelare dal servizio, collegata al dato obiettivo della restrizione della libertà personale, non ha natura disciplinare e non incide sul computo dei termini.

Il Fatto

Un dipendente civile del Ministero della difesa è stato destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi sei. La misura era stata preceduta da una sospensione cautelare disposta dall’ufficio per i procedimenti disciplinari dopo l’arresto dell’interessato, e poi da una contestazione degli addebiti adottata l’8 settembre 2017.

Il ricorso al giudice del lavoro era stato accolto in primo grado solo in punto di decorrenza della sanzione, e la Corte d’Appello di Napoli ne aveva confermato la pronuncia, respingendo le eccezioni di decadenza. Il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso investe anzitutto le modalità di calcolo del termine di decadenza per la contestazione. La Corte ricorda che nella specie trova applicazione l’art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 75 del 2017, poiché gli addebiti risalgono al periodo agosto-ottobre 2016 e la disciplina modificata si applica solo agli illeciti successivi all’entrata in vigore della novella.

Quanto al dies ad quem, il Collegio ribadisce un principio già enunciato (Cass. n. 16900 del 2016): nessuna disposizione dell’art. 55-bis prevede che la decadenza sia impedita dalla comunicazione della contestazione, con la conseguenza che l’effetto impeditivo si produce con l’adozione dell’atto, a prescindere dalla sua successiva notifica. Il principio è applicazione coerente della regola generale affermata dalle Sezioni Unite n. 8830 del 2010 in tema di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

La Corte precisa che la natura recettizia dell’atto non implica di per sé la necessità della ricezione per ogni effetto impeditivo. L’atto esiste nella sua compiutezza e rileva già ai fini della decadenza; solo un’espressa previsione di legge o di clausola contrattuale può attrarre al momento recettizio anche tale effetto. Nella specie una siffatta previsione non ricorre.

Quanto al dies a quo, il termine decorre esclusivamente dal momento in cui l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione circostanziata, idonea a consentire una contestazione puntuale. Non basta la notizia dell’arresto, né quella del mero esercizio dell’azione penale, poiché una notizia generica richiede accertamenti preliminari (Cass. n. 32491 del 2018, Cass. n. 21193 del 2018, Cass. n. 16706 del 2018, Cass. n. 7134 del 2017).

Il medesimo criterio vale per il termine di centoventi giorni per l’irrogazione della sanzione. La norma che fissa la decorrenza alla prima acquisizione della notizia — anche da parte del responsabile della struttura — opera solo in caso di sfasatura temporale tra l’acquisizione da parte di questi e quella dell’ufficio disciplinare. Anche in tale ipotesi occorre però una notizia circostanziata, come chiarito da Cass. n. 14896 del 2024. La sospensione cautelare, d’altro canto, non ha natura disciplinare, ma è misura strumentale a tutelare l’immagine di correttezza e imparzialità dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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