Vittime del dovere: imprescrittibile lo status, prescrittibili i ratei (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13556 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005, ha natura di status: è pertanto imprescrittibile l’azione volta al suo accertamento, mentre restano soggetti a prescrizione i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto. Gli assegni vitalizi mensili previsti dall’art. 2 legge n. 407/1998 e dall’art. 5, comma 3, legge n. 206/2004 costituiscono prestazioni periodiche e non oggetto di un diritto di credito unitario, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ai singoli ratei. Il diritto alla speciale elargizione una tantum matura nel momento in cui la parte può proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale, ossia dalla data di entrata in vigore dell’art. 4 d.P.R. n. 243/2006.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato lo status di vittima del dovere in capo a un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri e ha condannato il Ministero dell’Interno, nei limiti della prescrizione decennale, al pagamento della speciale elargizione e degli assegni vitalizi, riconoscendo altresì il diritto all’assistenza psicologica, all’esenzione dalla spesa sanitaria e ai benefici di cui all’art. 1 legge n. 203/2000.
Il giudice di appello ha applicato il principio di imprescrittibilità dello status, salva la prescrizione dei benefici economici, individuando nel 21 febbraio 2018 il primo atto interruttivo e nella corrispondente data del 2008 il limite dei ratei ancora esigibili. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui la parte privata ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto la natura di diritto soggettivo disponibile della qualità di vittima del dovere, quindi soggetta a prescrizione ordinaria. La Corte ha respinto la censura, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui tale condizione è status, con conseguente imprescrittibilità dell’azione di accertamento. Il principio muove dalla rielaborazione della nozione di status operata da Cass. Sez. Un. n. 483 del 2000 e confermata da Cass. n. 17440 del 2022 e dalle pronunce successive.
Il secondo motivo investiva la prescrizione dei diritti economici. La Corte lo ha ritenuto infondato quanto agli assegni vitalizi: essi formano oggetto di prestazione periodica e non di un diritto di credito unitario, con applicazione della prescrizione decennale ai ratei, come già affermato da Cass. n. 36225 del 2023 e Cass. n. 5426 del 2025. È stata invece accolta la censura relativa alla speciale elargizione una tantum. La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità basata sulla necessità di una correzione di errore materiale: quello denunciato è un errore di falsa applicazione delle norme sulla prescrizione, per erronea individuazione del dies a quo.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina: il diritto alla speciale elargizione è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006, emanato in base all’art. 1, comma 565, legge n. 266/2005, che ha previsto la graduatoria unica nazionale e la liquidazione a decorrere dal 2006. Il dies a quo della prescrizione va quindi individuato nella data di entrata in vigore dell’art. 4 d.P.R. n. 243/2006, da cui la parte avrebbe potuto presentare domanda di inserimento in graduatoria per l’evento anteriore al 2006.
Il terzo motivo lamentava il difetto di legittimazione passiva del Ministero per i benefici diversi dalla speciale elargizione e dagli assegni vitalizi, in favore degli enti del servizio sanitario nazionale. La Corte lo ha respinto: i diritti all’assistenza psicologica e all’esenzione dalla spesa sanitaria ex artt. 6 e 9 legge n. 206/2004 sono mero effetto del riconoscimento dello status, rispetto al quale è legittimato il Ministero.
Il ricorso è stato pertanto accolto nel secondo motivo, nei limiti indicati, e respinto nel resto. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto esposto e provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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