Relata di notifica: fede privilegiata solo per le attestazioni dirette dell’ufficiale (Cass. civ. Sez. I n. 4107 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione, compresa quella del ricorso di fallimento, la relazione dell’ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso soltanto delle operazioni che egli abbia attestato di aver compiuto e dell’avvenuta acquisizione delle informazioni che abbia riferito di aver assunto, trattandosi di circostanze frutto della sua diretta attività e percezione. Il contenuto intrinseco delle informazioni assunte da terzi, come la dichiarazione di chi si qualifica incaricato alla ricezione dell’atto, non è assistito da fede pubblica privilegiata. La difformità dal vero di tale dichiarazione può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, senza necessità del giudizio incidentale di falso, fermo restando che la prova contraria deve essere specifica e idonea a superare la presunzione di veridicità che assiste l’informazione acquisita.
Il Fatto
Una società propose reclamo avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso di un’ex dipendente, titolare di un credito da lavoro di oltre 56.000 euro accertato con sentenza esecutiva, che aveva tentato invano un pignoramento presso la sede sociale.
A sostegno del reclamo la società dedusse la nullità della notifica del ricorso di fallimento, eseguita presso lo studio della commercialista ove aveva eletto la sede, mediante consegna a persona qualificatasi come incaricata, della cui dichiarazione contestava la veridicità, non avendo più dipendenti e non avendo mai conferito alcun incarico. Dedusse inoltre il decorso del termine annuale per la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese e l’insussistenza dello stato di insolvenza. La Corte d’appello rigettò il reclamo; la società ricorse in cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema della efficacia probatoria della relata. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’ufficiale giudiziario avesse direttamente accertato, con attestazione assistita da fede privilegiata revocabile solo con querela di falso, la qualità di incaricata alla ricezione della consegnataria.
Il Collegio corregge questa impostazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.: la relazione di notifica fa fede fino a querela di falso delle operazioni compiute dall’ufficiale e dell’avvenuta acquisizione delle informazioni che ha riferito di aver assunto, ma non del contenuto intrinseco delle informazioni fornitegli da colui che si dichiara incaricato. Quelle notizie, apprese da terzi, possono essere smentite con ogni mezzo di prova (Cass. n. 14545 del 2020, Cass. n. 21199 del 2021, Cass. n. 2421 del 2014). La corte territoriale ha quindi errato nel non ammettere le prove testimoniali offerte per confutare la veridicità della dichiarazione.
Trattandosi di error in procedendo, la Corte esamina direttamente gli atti e compie il relativo accertamento indipendentemente dalla motivazione del giudice di merito. Ritiene però che la prova contraria richiesta fosse, per la manifesta genericità dei fatti dedotti, inidonea a superare la presunzione di veridicità dell’informazione acquisita.
La società, pur deducendo la cessazione del contratto di domiciliazione dal 2013, non contestava che la sede legale, come risultante dal registro, fosse ancora ubicata presso lo studio della commercialista alla data della notifica. Era quindi sufficiente che il ritiro fosse effettuato da persona addetta allo studio, dato che questo costituiva anche la sede societaria. Per smentire la dichiarazione, la società avrebbe dovuto provare che si trattava di persona estranea all’organizzazione dello studio, ivi trovatasi casualmente.
Sul termine annuale, la Corte ribadisce che rileva la data di cancellazione dal registro delle imprese, nella specie mai eseguita (Cass. n. 5655 del 2012, Cass. n. 24549 del 2016), non potendo la società provare il momento anteriore dell’effettiva cessazione. Quanto all’insolvenza, intesa come impotenza strutturale a soddisfare le obbligazioni, essa non è esclusa dalla mera esistenza di beni risultanti da bilanci risalenti, se non emerge la disponibilità della liquidità necessaria al pagamento dei debiti scaduti.
Nota della Redazione
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