Disoccupazione agricola: iscrizione negli elenchi e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8629 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve a una funzione di agevolazione probatoria che viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro. In tal caso incombe sul lavoratore l’onere della prova dell’esistenza, della durata e della natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni consequenziale diritto previdenziale. L’agevolazione garantita dall’iscrizione non giustifica alcuna inversione dell’onere della prova a carico dell’ente previdenziale, che è istituzionalmente preposto al controllo della veridicità dei dati dichiarati dal datore di lavoro. Quando la sentenza impugnata sia sorretta da due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificare la decisione, l’infondatezza o l’inammissibilità dei motivi riferiti a una di esse rende irrilevante l’esame delle censure relative all’altra. Il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto di accertare l’insussistenza dell’indebito comunicatogli dall’INPS nel 2012 per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola negli anni 2003-2007. I giudici di primo grado avevano respinto la domanda per insufficienza degli elementi emersi dall’istruttoria orale quanto agli elementi qualificanti del rapporto di lavoro subordinato.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza parzialmente diversamente motivata, ha confermato il rigetto, accogliendo l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS e aggiungendo, per completezza, che il gravame era infondato anche nel merito. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi: l’effetto estintivo del diritto per decorso del termine di decadenza e la mancanza di prove sulla dedotta natura subordinata dei rapporti di lavoro. Applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio esamina le censure relative alla seconda ratio, ritenuta di più agevole soluzione.
Sul punto la Corte ribadisce che l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha funzione di agevolazione probatoria, destinata a venir meno quando l’INPS disconosca l’esistenza del rapporto. Da ciò discende che il lavoratore deve provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto. Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce conformi e chiarisce che l’agevolazione non può mai giustificare un’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente previdenziale.
Ne consegue l’infondatezza del quarto motivo, non potendo gravare sull’INPS l’onere di provare la natura fittizia del rapporto. Il quinto, sesto e settimo motivo sono invece inammissibili, poiché pretendono di veicolare una critica dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, nella specie non consentita in virtù del divieto di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis.
La Corte enuncia infine il principio per cui, quando la sentenza sia sorretta da due rationes distinte e autonome, l’infondatezza dei motivi attinenti a una di esse rende irrilevante l’esame delle censure riferite all’altra. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, seguendo la soccombenza, e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.