Licenziamento disciplinare pubblico: terzietà dell’ufficio e firma del dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4241 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti disciplinari instaurati per illeciti commessi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017, l’erronea individuazione dell’organo della pubblica amministrazione titolare del potere disciplinare, così come il mancato rispetto delle regole di costituzione e di funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l’ufficio non sia terzo e specializzato e che vi sia concreta compromissione delle garanzie difensive dell’incolpato. L’introduzione dei commi 9-bis e 9-ter nell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ha infatti ristretto l’ambito della nullità già prevista dal primo comma dell’art. 55, sicché il carattere imperativo della disciplina non è più idoneo, da solo, a determinarne la nullità ex art. 1418 cod. civ. Il principio di terzietà non va poi confuso con l’imparzialità dell’organo giudicante e postula unicamente la distinzione organizzativa tra l’ufficio e la struttura in cui opera il dipendente. In tema di organi collegiali, infine, la formazione della volontà è distinta dalla sua manifestazione: la prima matura all’interno dell’organo secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, mentre all’esterno l’organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, con la conseguenza che l’atto può essere sottoscritto dal solo rappresentante.

Il Fatto

Una dipendente del Ministero della giustizia, addetta a un centro di prima accoglienza con mansioni di funzionaria della professionalità pedagogica, impugnava il licenziamento irrogatole nel settembre 2022. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione; la Corte d’appello di Napoli, adita in sede di reclamo ex legge n. 92 del 2012, aveva confermato il rigetto.

La lavoratrice ricorreva allora per cassazione con due motivi, resistiti dal Ministero con controricorso. La questione centrale atteneva alla competenza dell’organo che aveva intimato il recesso e alla mancata formazione della volontà dell’ufficio procedimenti disciplinari.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dà atto che il Ministero, costituendosi, ha sanato la nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Ciò consente di superare ogni questione sulla tardività della costituzione, poiché proprio in virtù di essa è stato possibile esaminare il ricorso nel merito; la ricorrente, del resto, ha preso posizione con memoria sulle difese avversarie.

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 416, 112 e 113 cod. proc. civ. e dell’art. 7 del d.P.C.M. n. 84 del 2015, sostenendo che il Ministero non aveva contestato l’eccezione di incompetenza e che il d.P.C.M. era stato superato dal d.lgs. n. 75 del 2017. Il motivo è infondato: è inammissibile la censura sull’onere di contestazione, che riguarda circostanze di fatto e non questioni di diritto.

Assume valore dirimente il rilievo che, per i procedimenti disciplinari relativi a illeciti commessi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017, l’erronea individuazione dell’organo titolare del potere disciplinare incide sulla legittimità della sanzione solo quando emerga che l’ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive, richiamando Cass. Sez. L n. 33619 del 2022. La Corte precisa che il principio di terzietà postula unicamente la distinzione organizzativa tra ufficio e struttura di servizio, come affermato da Cass. Sez. L n. 15239 del 2021 e Cass. Sez. L n. 7267 del 2024. Nel caso di specie il giudice del merito ha accertato la terzietà dell’organo ed escluso la lesione del diritto di difesa.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, per non essere stata la volontà dell’ufficio disciplinare formata all’interno dell’organo collegiale. La censura è infondata, oltre che per l’assorbente rilievo sul primo mezzo, perché correttamente la sentenza impugnata applica il principio secondo cui, negli organi collegiali, la formazione della volontà resta distinta dalla manifestazione e gli atti possono essere sottoscritti dal solo rappresentante, richiamando Cass. Sez. L n. 3467 del 2019. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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