Definizione agevolata e estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 4240 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento della definizione agevolata disciplinata dall’art. 5, comma 1, legge n. 130 del 2022 determina l’estinzione del giudizio di cassazione pendente, quando la controversia rientri tra quelle definibili e la parte abbia depositato la documentazione del pagamento degli importi dovuti. La declaratoria di estinzione consegue alla verifica, da parte del giudice, dell’istanza di definizione e della relativa documentazione di pagamento. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il disposto dell’art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022, con esclusione di una regolazione per soccombenza.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza depositata nel 2020, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro un avviso di accertamento in rettifica. L’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.

La società controricorrente, dopo aver resistito, ha depositato documentazione relativa a una domanda di definizione agevolata e al correlato modello di pagamento. Con memoria ha poi riferito di aver depositato l’istanza di definizione, di aver inviato all’ufficio la relativa domanda e di aver provveduto all’integrale e tempestivo pagamento, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per il decorso del termine di cui al comma 12 della norma richiamata, in mancanza di istanza di trattazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della sorte del giudizio di legittimità a seguito del perfezionamento della definizione agevolata. Il thema decidendum non riguarda il merito della pretesa tributaria, ma la verifica dei presupposti oggettivi e documentali della definizione intervenuta in pendenza del ricorso.

Il Collegio rileva anzitutto che il caso rientra nell’ipotesi disciplinata dall’art. 5, comma 1, legge n. 130 del 2022, poiché l’amministrazione finanziaria risulta soccombente in entrambi i gradi di giudizio. Questo dato è decisivo: la norma subordina l’accesso alla definizione agevolata alla condizione della soccombenza dell’amministrazione nelle fasi di merito, e tale requisito è nella specie integrato.

La società contribuente ha inoltre depositato la documentazione inerente al pagamento degli importi previsti dalla norma richiamata. La Corte verifica dunque il duplice presupposto richiesto: la riconducibilità della controversia all’ambito applicativo della disposizione e l’avvenuto versamento di quanto dovuto. Presenti entrambi gli elementi, l’esito è la declaratoria di estinzione del giudizio.

Sul governo delle spese, il Collegio applica il criterio specifico previsto dall’art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022, in forza del quale le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La regola deroga al criterio ordinario della soccombenza e riflette la natura consensuale e deflattiva dell’istituto, che non si risolve in una pronuncia di merito.

Il provvedimento non esamina il motivo di ricorso dell’amministrazione, perché l’intervenuta definizione agevolata assorbe ogni altra questione e chiude il processo con la declaratoria di estinzione. La decisione è assunta in camera di consiglio, con la formula tipica dell’ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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