DURC positivo e benefici contributivi: vale la regolarità sostanziale, non la certazione formale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15502 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DURC è atto di certazione del rapporto previdenziale e non ha valore costitutivo: il suo rilascio non dimostra di per sé la regolarità contributiva, che deve sussistere in concreto e non può presumersi dal dato formale, sicché l’ente può sempre procedere al recupero di sgravi indebitamente fruiti. Il possesso del DURC è condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006; la perdita dei benefici opera anche se l’irregolarità riguarda un periodo anteriore al loro godimento. Avviato il procedimento di invito alla regolarizzazione ex art. 4 d.m. 30 gennaio 2015, la sanatoria è possibile solo entro quindici giorni dalla notifica dell’invito. L’obbligazione contributiva nasce dalla legge e le determinazioni dell’ente hanno natura ricognitiva: l’affidamento del contribuente ex art. 10 l. n. 212/2000 non può derogare all’inderogabilità dell’obbligazione stessa, sotto pena di violazione dell’art. 23 Cost.
Il Fatto
La società aveva fruito di benefici contributivi per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, commi da 118 a 124, l. n. 190/2014, nel periodo 2015-2017. L’INPS aveva revocato le agevolazioni a seguito di note di rettifica DM10, emettendo un avviso di addebito per il recupero delle somme, comprensive di sanzioni. Il Tribunale di Milano aveva accolto l’opposizione della società, ritenendo intervenuta una sostanziale regolarizzazione della posizione contributiva. La Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame dell’INPS, aveva invece dichiarato dovuti gli importi, riducendo le sanzioni da evasione a omissione contributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto esaminato il primo motivo, con cui la società censurava la sentenza per non aver attribuito al DURC positivo effetto preclusivo rispetto alla revoca dei benefici. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, il Collegio ha precisato che il DURC è un atto di certazione inerente ai rapporti contributivi e non ha valore costitutivo: in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all’accertamento giudiziale. La norma qualifica il DURC come condizione necessaria ma non sufficiente, richiedendo anche l’assenza di violazioni e il rispetto degli altri obblighi di legge.
Quanto alla dedotta violazione dei principi di affidamento e buona fede ex art. 10 l. n. 212/2000, la Corte ha ribadito che l’obbligazione contributiva nasce direttamente dalla legge e gli atti dell’ente hanno natura meramente ricognitiva: le iniziative dirette alla riscossione di contributi non sono riconducibili all’autotutela e non sono assoggettabili alle relative garanzie. Il principio di affidamento va contemperato con l’inderogabilità delle norme tributarie e l’irrinunciabilità del diritto ai contributi, non potendosi attribuire effetti vincolanti alle determinazioni dell’ente sotto pena di riconoscergli un potere normativo in conflitto con la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost.
Sui motivi secondo e terzo, relativi alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha confermato che grava sull’impresa che vanta il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei requisiti, non essendo sufficiente l’autorizzazione all’utilizzo del “codice 6Y”. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché la Corte territoriale aveva valorizzato il contenuto dell’istanza di autotutela presentata dalla stessa società, nella quale erano stati riconosciuti errori materiali nel calcolo delle aliquote. Il cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova non è censurabile sotto il profilo dell’art. 116 c.p.c., ma solo nei ristretti limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Il quarto motivo riguardava il coordinamento tra gli artt. 3 e 4 del d.m. 30 gennaio 2015: la società sosteneva che la rateizzazione concessa in fase di esecuzione esattoriale integrasse un’ipotesi di regolarità “comunque” sussistente. La Corte ha escluso tale lettura, affermando che il procedimento di invito alla regolarizzazione ha natura eccezionale e la sanatoria è consentita solo entro quindici giorni dalla notifica dell’invito. Il secondo invito, successivo al decorso del termine, non poteva implicare una rimessione in termini, stante l’indisponibilità delle obbligazioni contributive. L’omessa impugnazione dell’avviso di addebito per i periodi precedenti comportava, infine, l’irretrattabilità del credito, i cui effetti si riverberano sulla decadenza dalle agevolazioni.
Il quinto motivo, concernente la mancata compensazione integrale delle spese di appello, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione del consolidamento solo successivo degli orientamenti interpretativi in materia.
Nota della Redazione
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