Esenzione IMU casa coniugale assegnata: servono residenza e dimora abituale (Cass. civ. Sez. V n. 4303 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio postula che nell’unità immobiliare assegnata il coniuge assegnatario abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012 non introduce una nuova ipotesi di esenzione, ma determina soltanto la traslazione della soggettività passiva dal proprietario all’assegnatario, restando impregiudicata la condizione oggettiva della duplice presenza della residenza e della dimora. Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non tollerano applicazioni estensive.
Il Fatto
Un Comune della Lombardia notificava a una contribuente un avviso di accertamento per IMU e TASI relative al 2017 in relazione a immobili posseduti nel proprio territorio, negando l’agevolazione per l’abitazione principale e le pertinenze poiché la stessa risultava residente, sin dal dicembre 2000, in altri comuni.
La contribuente impugnava l’atto. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, riconoscendo l’esenzione in forza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, a prescindere dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi; la contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui il Comune lamentava il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è respinto. La Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione: il giudice del merito non è tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti non esaminati perché subvalenti.
Il nucleo del ricorso è esaminato con il secondo, terzo e quarto motivo, connessi. Il Comune censurava il riconoscimento della natura di abitazione principale agli immobili assegnati, in assenza dei presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale, e l’applicazione analogica delle norme di esenzione fiscale, oltre all’erroneo richiamo, inapplicabile ratione temporis, alla disciplina della cd. nuova IMU e alla circolare MEF n. 1/DF del 2020.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 4, comma 5, lett. a), d.l. n. 16/2012 ha integrato l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, che definisce abitazione principale l’immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; l’esenzione IMU, a differenza dell’ICI, esige il concorso di entrambi i requisiti. La Corte costituzionale, sentenza n. 209/2022, con intervento manipolativo, ha espunto il riferimento al nucleo familiare.
L’art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012 qualifica l’assegnazione della casa coniugale come effettuata a titolo di diritto di abitazione; l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 sancisce che l’IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge. Da tali interventi deriva la traslazione della soggettività passiva dal proprietario non assegnatario all’assegnatario, ma non una nuova ipotesi di esenzione.
La specialità della previsione risiede nella sola traslazione, restando ferma la condizione oggettiva della residenza e della dimora abituale nell’alloggio assegnato. Il legislatore ha espressamente individuato i casi in cui l’esenzione opera anche senza tali requisiti, il che conferma che per le altre fattispecie vale la disciplina ordinaria. La circolare del MEF, oltre a essere non vincolante, riguarda la nuova IMU.
La sentenza è quindi cassata e, non occorrendo accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente, poiché la stessa risiedeva, nell’anno d’imposta, in un’unità immobiliare diversa e sita in altro comune. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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