Operai agricoli a tempo determinato: contributi sulle sole ore effettivamente lavorate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4302 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imponibile contributivo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi erogati agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla legge n. 389 del 1989, e dell’art. 40 c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo che risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell’operaio in azienda a sua disposizione. È invalido l’accordo territoriale di riallineamento retributivo sottoscritto dopo il termine ultimo di efficacia dell’istituto, con conseguente legittimità dell’avviso di addebito per l’inadempimento contributivo.

Il Fatto

Una azienda agricola riceveva un avviso di addebito dall’INPS per contributi omessi in relazione ad operai agricoli a tempo determinato. Il giudizio di primo grado veniva riformato in appello: la Corte d’Appello di Lecce rigettava il ricorso dell’azienda, rilevando che i contributi erano stati parametrati a una retribuzione oraria inferiore a quella dovuta, una volta esaurito ogni termine per il riallineamento, e che l’ammontare giornaliero era stato calcolato su sei ore anziché su sei ore e cinquanta, come previsto dalla contrattazione di settore.

Avverso la sentenza la parte ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso; Equitalia Sud è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione di numerose disposizioni di legge e di contratti collettivi, nonché della Delibera CIPE n. 42 del 2000, lamentando il diniego delle agevolazioni contributive previste per le aziende ubicate in zone svantaggiate. Il motivo è infondato: le censure, carenti di specificità quanto al richiamo degli accordi collettivi, mirano a sostenere la legittimità dell’Accordo territoriale di riallineamento del 2004, la cui invalidità è invece posta a base dell’accertamento di inadempimento retributivo e, di conseguenza, contributivo.

La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 3798 del 2019; Cass. n. 6868 del 2019; Cass. n. 24635 del 2023; Cass. n. 11343 del 2024) che hanno giudicato l’accordo invalido perché sottoscritto tre anni dopo il termine ultimo di efficacia dell’istituto del riallineamento invocato ai fini dei pretesi sgravi contributivi. L’art. 5 d.l. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608 del 1996, consentiva ai datori di lavoro di uscire gradualmente da una situazione di illegalità, purché rispettassero determinate tempistiche: nella fattispecie l’accordo invocato era stato tardivamente stipulato.

Con il secondo motivo la ricorrente censurava il calcolo degli oneri contributivi operato su un orario giornaliero maggiore rispetto a quello effettivamente osservato, senza tener conto delle peculiarità del settore agricolo e dei rapporti a tempo determinato. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, nel fissare la contribuzione in relazione all’orario settimanale stabilito dalla contrattazione collettiva provinciale a prescindere dalle modalità di svolgimento della prestazione, non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui i contributi vanno calcolati esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo che risulti in concreto la permanenza dell’operaio in azienda a disposizione durante le interruzioni per forza maggiore (Cass. n. 13185 del 2022; Cass. n. 14062 del 2022; Cass. n. 30052 del 2022).

La Corte ha quindi accolto il secondo motivo e rigettato il primo, cassando la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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