Motivazione succinta ma percepibile esclude il vizio di motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 4371 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza può dirsi apparente solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Una motivazione succinta ma idonea a rappresentare i tratti essenziali del percorso logico non integra il vizio. In sede di legittimità, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso gravava; la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. Il diverso apprezzamento delle risultanze probatorie non è censurabile in Cassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificò a una società operante nel settore diagnostico un avviso di accertamento per un maggior reddito d’impresa conseguito nell’anno 2007, ripreso a tassazione ai fini Irap, Ires e Iva, con irrogazione di sanzioni. Il maggiore imponibile muoveva da due rilievi: l’omessa annotazione di una plusvalenza generata dalla cessione di oggetti d’arte e antiquariato e l’indebita deduzione di un accantonamento al fondo rischi controversie legali.
La società impugnò l’atto; la Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale lo riformò integralmente, annullando l’atto per la notifica anticipata rispetto al termine dilatorio. La Cassazione, con ordinanza n. 16904 del 2017, annullò con rinvio, ravvisando una ragione d’urgenza nella pendenza di una procedura concorsuale. All’esito del giudizio di rinvio i giudici regionali riconobbero la fondatezza nel merito delle ragioni della contribuente, e l’Agenzia ricorse nuovamente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunziava nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte relativa all’omessa annotazione della plusvalenza: l’Ufficio sosteneva l’inintelligibilità delle ragioni dell’attendibilità del costo storico esposto in bilancio e la valorizzazione di dichiarazioni testimoniali di cui era stata eccepita l’inammissibilità. Il motivo è stato ritenuto non fondato.
La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la motivazione è apparente quando, pur esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (così Cass. n. 6758/2022 e Cass. n. 13977/2019). Nel caso concreto il percorso logico dei giudici d’appello, seppure succinto, si fonda sull’argomento del costo storico dei beni corrispondente al valore esposto in bilancio, confortato dal rilievo che l’acquisto era già stato esaminato in una verifica fiscale senza contestazioni. Tali considerazioni, a prescindere dalla condivisibilità nel merito, consentono di individuare con chiarezza il ragionamento adottato.
Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 86 TUIR, 7 del d.lgs. n. 546/1992, 115 e 116 cod. proc. civ., 2727, 2729 e 2697 cod. civ. e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per più profili.
Anzitutto, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura, secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 12132/2023), solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso doveva gravare. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. richiede che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi; non che abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. Nella specie la sentenza impugnata ha correttamente preso le mosse dalla necessità che la contribuente dimostrasse il costo storico d’acquisto, ritenendo poi assolto tale onere.
Quanto all’assunto di attribuzione di valore probatorio a elementi che ne erano sprovvisti, la censura si risolve in una non consentita richiesta di sindacato sull’apprezzamento delle prove. La sentenza ha valorizzato una circostanza provvista di valore indiziario — la mancata contestazione del costo degli oggetti d’arte in sede di verifica, corroborata dalle dichiarazioni testimoniali — ritenendola sufficiente a supportare le difese della contribuente, senza attribuirle valore di piena prova. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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