Rinuncia al ricorso dopo decisione sulla PDA non comporta condanna aggravata (Cass. civ. Sez. V n. 9872 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rinuncia al ricorso formulata successivamente alla richiesta di decisione della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., non trova applicazione la condanna aggravata di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.. La conformità tra proposta e esito della decisione richiesta dalla norma non può, in tal caso, realizzarsi, perché il venir meno dell’interesse alla pronuncia impedisce che la proposta trovi conferma. La comunicazione di rinuncia, anche in assenza di accettazione degli avversari non costituiti, determina in ogni caso una carenza sopravvenuta di interesse e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società concessionaria della riscossione dei tributi comunali ha impugnato un avviso di accertamento emesso per l’omesso versamento della TOSAP relativa a un’annualità, in relazione a fioriere collocate nella pubblica via antistante i propri uffici. La società contribuente ha contestato il presupposto impositivo, sostenendo l’insussistenza di una servitù di pubblico passaggio sull’area privata e l’invalidità della dicatio ad patriam, oltre alla nullità dell’atto per difetto di indicazione del provvedimento di nomina del funzionario responsabile.
La CTP ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune e respinto il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha confermato il rigetto, qualificando l’area come marciapiede di uso pubblico e ritenendo applicabile la tassa anche alle occupazioni su aree private gravate da servitù. La società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 825 cod. civ., censurando la ritenuta sussistenza della servitù di pubblico passaggio e l’insussistenza del presupposto impositivo, per non essere stati verificati i requisiti della volontà del proprietario di mettere il bene a disposizione della collettività, dell’uso continuativo e del possesso protratto per il tempo utile all’usucapione.
Nelle more del giudizio è stata formulata una proposta di definizione anticipata, motivata in ragione della doppia conformità delle decisioni di merito e della sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto che la causa venisse decisa.
Con successiva istanza la parte ricorrente ha comunicato di voler rinunciare al ricorso, per avvenuta transazione. Osserva la Corte che alla nota è allegata la procura speciale ma non l’atto transattivo, del cui contenuto non è indicata nemmeno la data, né risulta l’accettazione della rinuncia. L’art. 390 cod. proc. civ. prescrive la mera comunicazione della rinuncia alle parti controricorrenti da parte della cancelleria, ma non per le parti intimate che non si siano costituite.
La comunicazione di rinuncia, anche in assenza di partecipazione o accettazione degli avversari, costituisce una manifestazione di carenza sopravvenuta di interesse, sicché il ricorso deve in ogni caso essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Resta da esaminare il regime delle spese e della condanna ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. In favore della parte intimata nulla è dovuto, non essendovi stata attività difensiva per mancata costituzione. Quanto alla condanna al pagamento di un importo pari al contributo unificato e in favore della cassa delle ammende, la norma la prevede quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta. La disposizione ha un dichiarato ruolo deflattivo del contenzioso, finalizzato a definire, prima della fissazione della camera di consiglio, controversie di evidente inammissibilità o manifesta infondatezza.
Nel caso concreto l’effetto deflattivo è stato solo in parte raggiunto, perché la sopravvenuta rinuncia, successiva al suggerimento offerto con la PDA, ha determinato la definizione in rito, con estinzione del giudizio e senza pronuncia sui motivi. La decisione quindi non è “in conformità” con la proposta, e non ricorre l’esito che la norma presuppone.
Viene così enunciato il principio per cui, in caso di rinuncia al giudizio formulata dopo la richiesta di discussione della proposta di definizione accelerata, non trova applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., perché la proposta non può trovare conferma e non sussiste la prescritta conformità tra proposta ed esito della decisione. Il giudizio è dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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