Crediti erariali e prescrizione decennale, non quinquennale (Cass. civ. Sez. V n. 4385 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non a quello quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. La prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. In particolare, i crediti IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrivono nel termine decennale, salvo che la legge disponga diversamente. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., nelle sole ipotesi di mancanza, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, fondata su cartelle emesse tra il 2008 e il 2011, deducendo la mancata o irrituale notificazione delle cartelle e, comunque, la prescrizione dei crediti.
La CTP di Bologna ha ritenuto pregiudiziale la questione della prescrizione, osservando che anche ammessa la notificazione delle cartelle nelle date indicate dall’Agenzia era decorso il termine quinquennale. La CGT di secondo grado dell’Emilia Romagna ha respinto l’appello erariale, confermando la correttezza della notificazione ma rilevando che l’intimazione era intervenuta oltre il termine di cinque anni dalla notificazione delle cartelle. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo l’applicabilità ai crediti erariali del termine decennale. La Corte, rigettata l’eccezione di inammissibilità relativa alla cartella di importo inferiore ai mille euro, ritiene il motivo fondato.
La ricostruzione muove dalla consolidata interpretazione della Corte: il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo, non è soggetto al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., dettato per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all’ordinario termine decennale dell’art. 2946 c.c. La prestazione tributaria, per l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non è prestazione periodica: il debito deriva, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi.
I crediti d’imposta sono dunque in via generale soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, a meno che la legge disponga diversamente, come avviene per i contributi previdenziali ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995. In particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale. La Corte richiama sul punto, tra le altre, Cass. n. 25716 del 2020, Cass. n. 24322 del 2014, Cass. n. 16232 del 2020 e Cass. n. 33213 del 2023, secondo cui l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti.
Il ricorso incidentale del contribuente deduce la nullità parziale della sentenza impugnata per inesistenza di motivazione, con violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Il motivo è infondato. Non essendo più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, il sindacato resta circoscritto alla violazione del minimo costituzionale, ravvisabile nella mancanza della motivazione, nella motivazione apparente, nella contraddittorietà manifesta e irriducibile o nella motivazione perplessa, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata. La Corte richiama Cass. n. 23940 del 2018, Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, Cass. n. 7090 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016 e Cass. n. 12131 del 2023, precisando che la motivazione apparente ricorre quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
Nel caso concreto la motivazione attinge il minimo costituzionale sul thema decidendum del gravame, relativo alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. Il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente ogni allegazione delle parti, essendo sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
Conclusivamente la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Emilia Romagna in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.