Onere della prova a carico dell’INPS sulla prevalenza del lavoro agricolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5358 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non ha carattere costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali per gli agricoli, ma costituisce solo un’agevolazione probatoria della sussistenza dei rapporti lavorativi in agricoltura, ai quali soltanto si ricollegano le prestazioni previdenziali in presenza dei requisiti di legge. La richiesta di cancellazione dalla gestione, ancorché non opposta dall’amministrazione, non preclude all’INPS di dimostrare altrimenti i presupposti del debito contributivo. Sulla prevalenza dell’attività cui si ricollega il debito contributivo rispetto alle ulteriori attività subordinate che non lo prevedono grava sull’INPS l’onere della prova, quando l’Istituto abbia annullato la cancellazione dalla gestione già disposta e invochi un credito per prestazione pecuniaria.
Il Fatto
La vicenda origina da un avviso di addebito per contributi relativi a un lavoratore agricolo qualificato come imprenditore agricolo professionale per l’anno 2012. Il lavoratore proponeva opposizione dinanzi al Tribunale, che accoglieva la domanda sul rilievo della avvenuta cancellazione dalla gestione nel 2011 su richiesta del lavoratore stesso.
La Corte d’appello di Potenza, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo che l’attività fosse in realtà proseguita per l’allevamento di bovini e che almeno il 50% del reddito derivasse da tale attività, prevalente rispetto all’attività di bracciante agricolo, non essendo stati forniti elementi diversi dal lavoratore. Avverso tale sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; l’INPS rimane intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 6, comma 6, d.P.R. n. 476 del 2001 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale trascurato che la domanda di cancellazione era stata accolta con il silenzio dell’amministrazione e che il provvedimento di rigetto non era mai stato comunicato.
La Corte giudica il motivo infondato. L’iscrizione negli elenchi dei lavoratori non ha carattere costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali per gli agricoli, ma è solo un’agevolazione probatoria della sussistenza dei rapporti lavorativi in agricoltura, cui soltanto si ricollegano le prestazioni previdenziali in presenza dei requisiti di legge. Tale principio vale anche per la richiesta di cancellazione: essa, ancorché non opposta dall’amministrazione, non preclude all’Istituto di dimostrare altrimenti i presupposti del debito contributivo, come affermato tra le tante da Sez. L n. 28716 del 23.12.2011.
Il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. per inversione dell’onere della prova, è invece fondato. La Corte afferma che, relativamente alla prevalenza dell’attività cui si ricollega il debito contributivo rispetto alle ulteriori attività di carattere subordinato che non lo prevedono, l’onere probatorio non può che gravare sull’INPS, il quale ha annullato la cancellazione dalla gestione già disposta e invoca un credito per prestazione pecuniaria, secondo il principio di Sez. 1 n. 3647 del 07.02.2023.
I motivi terzo e quarto, che lamentano il medesimo vizio rispettivamente ex art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., restano assorbiti. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai principi esposti, è cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.