Finanziamento socio fittizio e accertamento: rileva come sopravvenienza attiva (Cass. civ. Sez. V n. 4855 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento erogato dal socio e iscritto a bilancio come finanziamento infruttifero, ove il giudice di merito ne accerti la natura fittizia, costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917/1986. L’esclusione dalla categoria delle sopravvenienze prevista dal comma 4 della medesima disposizione presuppone un versamento reale, e non può essere invocata quando l’operazione sia stata accertata come simulata. Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia, non anche in presenza di una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. Le censure che sollecitano una diversa valutazione delle prove integrano una richiesta di rivalutazione probatoria, inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, tra l’altro, la fittizietà dell’iscrizione a bilancio di una somma a titolo di finanziamento infruttifero del socio, le discordanze tra gli importi delle fatture dei subappaltatori e le dichiarazioni di questi ultimi, nonché alcune spese di rappresentanza e di vitto e alloggio ritenute indeducibili.

La C.T.P. di Bari accoglieva il ricorso; la C.T.R. della Puglia, in riforma parziale, accoglieva l’appello dell’Ufficio quanto alla fittizietà del finanziamento e alle spese di rappresentanza, respingendolo sul resto. Avverso tale pronuncia propongono ricorso principale l’Agenzia delle Entrate e ricorso incidentale la società.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale, che denunciava la violazione del giudicato esterno, è dichiarato manifestamente infondato. La C.T.R. non aveva evocato il precedente come vincolante, ma si era limitata a richiamarne le motivazioni a sostegno delle proprie. La pronuncia richiamata, peraltro, era relativa ad annualità diverse e a presupposti di fatto differenti, sicché era inidonea a condizionare il giudizio.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La Corte esclude che la sentenza impugnata sia affetta da motivazione apparente: il percorso argomentativo è individuabile e consente di ricostruirne il fondamento. La C.T.R. ha ritenuto che le prove offerte dalla contribuente fossero idonee, nel loro complesso, a vincere la presunzione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, considerando non solo le copie degli assegni, ma anche le annotazioni sul libro giornale e la perizia giurata.

Le censure dell’Ufficio, volte a smentire la perizia, mirano a una diversa valutazione delle prove: operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia addossato l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti il merito della valutazione probatoria.

Il ricorso incidentale è in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto all’asserita erronea qualificazione del finanziamento come sopravvenienza attiva, la Corte richiama il principio per cui l’erogazione di somme dal socio non rientra nelle sopravvenienze attive, se a titolo di mutuo per l’obbligo di restituzione, o se in conto capitale per l’art. 88, comma 4, d.P.R. n. 917/1986. Tuttavia tale esclusione presuppone un finanziamento reale, mentre nel caso concreto esso è stato accertato come fittizio.

La tesi della tassazione nell’anno 2006 è respinta: se i versamenti fittizi fossero dichiarati a fondo perduto e non accertati in tale annualità, essi non sarebbero tassati né allora né successivamente, con esito irragionevole. L’accertamento della natura di ricavi delle somme comporta quindi l’applicazione dell’art. 88, comma 1, T.U.I.R. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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