Ricorso inammissibile se chiede riesame dei conteggi del giudice di merito (Cass. civ. Sez. V n. 14631 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, censuri la ricostruzione e l’interpretazione dei fatti rilevanti operata dal giudice di secondo grado. I conteggi relativi alla tipologia delle patenti, al numero degli allievi e alla loro qualificazione rientrano nel merito del giudizio reso dalla C.T.R. in esito ad accertamenti istruttori, che la Corte di legittimità non può ripetere senza un riesame degli atti di causa a essa precluso. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese secondo soccombenza, la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al titolare di una scuola guida un processo verbale di constatazione, redatto a seguito di verifica contabile generale ai fini delle imposte dirette e dell’Iva per l’anno 2013. Dopo il deposito delle osservazioni del contribuente, veniva notificato un avviso di accertamento con cui si intimava il pagamento di una somma, oltre sanzioni e interessi.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso rilevando che la ricostruzione dell’ufficio aveva conteggiato ai fini fiscali anche spese vive e allievi non idonei o non esaminati. La C.T.R. della Calabria, in riforma, rideterminava i ricavi e compensava in parte le spese. Il contribuente ricorreva per cassazione con un solo motivo, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, contestando il conteggio effettuato dall’ufficio e recepito dal giudice d’appello. Sostiene che la ricostruzione dei ricavi operata dalla C.T.R. contrasti con quanto evidenziato nelle osservazioni al P.V.C. e ribadito nella memoria istruttoria, e censura inoltre la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/73 posto a fondamento dell’accertamento.

La Corte concentra la decisione sul vizio effettivamente dedotto. Il ricorrente censura la ricostruzione e l’interpretazione dei fatti rilevanti per il giudizio operate dal giudice di secondo grado. I conteggi dei tipi di patente, del numero di allievi e della tipologia di questi ultimi rientrano, infatti, nel merito del giudizio reso dalla C.T.R. in esito ad accertamenti istruttori.

Tale sindacato non è consentito in sede di legittimità. Questa Corte non può ripetere gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice di merito previo il riesame degli atti di causa. La censura si risolve, dunque, in una richiesta di rinnovazione della valutazione probatoria, estranea al giudizio di cassazione.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’esito travolge le conseguenze processuali: la condanna del ricorrente alle spese in base alla soccombenza, la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. al pagamento di una somma equitativamente determinata e la condanna, ai sensi del quarto comma della stessa norma, al pagamento in favore della cassa delle ammende. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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