Notifica cartella a mani del portiere: necessaria la raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 4384 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento eseguita a mani del portiere dello stabile, il richiamo operato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 agli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. integra la disciplina speciale con la previsione dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ., che impone l’invio della raccomandata informativa al destinatario. L’omessa spedizione di tale raccomandata non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo. La mancata indicazione degli estremi della raccomandata nella relazione di notificazione esclude la prova dell’effettivo invio.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a una pregressa cartella, asseritamente notificata il 28.8.2003 e portante iscrizione a ruolo di imposte dirette e Iva per l’anno 1999. Eccepiva la nullità dell’atto per l’omessa previa notifica della cartella prodromica, consegnata a mani del portiere.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, affermando la regolarità della notifica. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, osservando che la norma applicabile ratione temporis, ovvero l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, non prevedeva l’invio di alcuna raccomandata informativa nel caso in cui il consegnatario non fosse il destinatario dell’atto, e che non era decorso il termine decennale tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 139, comma 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. La notifica eseguita con consegna dell’atto al portiere richiedeva l’invio della raccomandata informativa.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nella versione applicabile ratione temporis, disciplina la notifica della cartella da parte degli ufficiali della riscossione e ne prevede la possibile esecuzione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Nella specie la notifica è stata eseguita dal messo notificatore: non si versa, dunque, nell’ipotesi di notifica diretta a mezzo del servizio postale, ma deve farsi rinvio alle forme previste dalla legge, tra cui l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.

Tale disposizione, norma speciale applicabile alla notificazione degli avvisi e degli altri atti destinati al contribuente, richiama gli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. e prevede che il messo debba fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto ovvero indicare i motivi della mancata sottoscrizione. La Corte riconosce che soltanto dal 12.8.2006 la norma è stata modificata con l’introduzione della lettera b-bis, ma rileva che il generale richiamo degli artt. 137 e segg. integrava già la disciplina con la previsione dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui il portiere deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. Sul punto richiama Cass. n. 12181 del 2013 e Cass. n. 16164 del 2003.

Dalla relazione di notificazione, trascritta per autosufficienza in ricorso, il modulo riporta la stampigliatura attestante l’informazione del contribuente con raccomandata nei casi previsti dall’art. 139, comma 4, cod. proc. civ., ma manca qualsiasi evidenza dell’effettivo invio, non essendo indicati gli estremi della raccomandata informativa. Il vizio determina invalidità della notifica: l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma non è mera irregolarità, ma vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che comporta la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario, come affermato da Cass. n. 17915 del 2008 e Cass. n. 7667 del 2009.

Il secondo motivo, concernente la prescrizione di interessi e sanzioni, resta assorbito. La sentenza è cassata e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti: il ricorso iniziale della contribuente è accolto con annullamento dell’atto impugnato. Le spese del merito sono compensate, quelle di legittimità poste a carico della soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *