Compensi professionali e divieto di ultrapetizione nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 4387 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice di merito attribuisce alla parte un importo superiore a quello domandato. Il principio della domanda prevale sul regime delle nullità relative che riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali: la mancata contestazione della consulenza tecnica d’ufficio non sana il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto del negozio è indagine di fatto riservata al giudice di merito; il ricorrente che deduca la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale deve indicare le norme assunte come violate e le ragioni dello scostamento, non potendo opporre una diversa lettura del contratto.

Il Fatto

Due professionisti convennero in giudizio i proprietari di un fabbricato per ottenere il saldo dei compensi maturati nella ristrutturazione dell’immobile e nella redazione del progetto per il calcolo delle strutture e la verifica sismica. I convenuti eccepirono la prescrizione del diritto e la nullità della parcella, contestando la legittimazione attiva di uno dei professionisti.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento della somma liquidata. La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame, estese la condanna a un’ulteriore convenuta e confermò nel resto la pronuncia. La ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la ritenuta validità del contratto concluso con il geometra, privo di abilitazione per le prestazioni dedotte. La Corte ha respinto la doglianza: il giudice di merito ha accertato lo svolgimento di una attività di collaborazione del geometra con l’ingegnere, e la critica investe la valutazione degli elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità.

Il secondo motivo denunciava omessa pronuncia e motivazione apparente. La Corte ha ribadito che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice ometta ogni provvedimento sulla domanda o sull’eccezione; quello di motivazione apparente presuppone che l’esame vi sia stato ma risulti inidoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione. Nella specie la Corte territoriale ha illustrato le ragioni del rigetto, e la censura tende a sovrapporre una diversa ricostruzione fattuale, senza confrontarsi con la ratio della motivazione.

Il terzo motivo contestava l’esclusione dell’accordo sul compenso raggiunto con l’approvazione assembleare del riepilogo generale dei costi. La Corte ha osservato che l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto: il ricorrente che invochi la violazione dei canoni di interpretazione contrattualeartt. 1362 e 1365 cod. civ. — deve indicare le norme violate e le modalità dello scostamento, non potendo risolvere la censura nella contrapposizione tra la propria lettura e quella accolta in sentenza. Sul punto è stata svolta consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dei compensi.

Il quarto motivo è stato invece accolto. Il professionista, per la verifica sismica, aveva chiesto la somma di lire 2.014.795; il Tribunale, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione, non poteva attribuire un importo maggiore. La Corte di appello ha confuso il principio della domanda con il regime delle nullità relative delle operazioni peritali. La violazione di legge è palese e la sentenza è stata cassata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Il quinto motivo, relativo alla maggiorazione del venticinque per cento del compenso ex art. 18 della legge n. 143/1949, è stato dichiarato infondato, perché sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie estranea al giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *