Rimessione in pristino e qualificazione ex art. 2043 c.c. (Cass. civ. Sez. III n. 13377 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce un elemento dal quale debba necessariamente dedursi la natura reale dell’azione proposta, potendo essa essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica o per equivalente. La qualificazione giuridica data dal giudice di primo grado alla domanda non è coperta da giudicato quando non abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito. In tema di responsabilità per art. 2043 cod. civ., il proprietario che, consapevole dello stato del bene, ometta di rimuovere le cause del mancato regolare deflusso delle acque risponde del pregiudizio arrecato ai terzi.

Il Fatto

Alcuni condomini di uno stabile genovese agiscono in giudizio, dopo un accertamento tecnico preventivo, per ottenere la rimessione in pristino dell’impianto fognario che transita per l’immobile di proprietà dei convenuti. Nelle giornate di pioggia, infatti, l’androne e le scale condominiali vengono invase da acque bianche e nere provenienti dai pozzetti di raccolta, con danni agli immobili.

Il Tribunale rigetta la domanda. La Corte d’appello di Genova, in riforma, accerta che gli allagamenti derivano dalle modificazioni operate sull’impianto fognario all’interno dell’immobile dei convenuti e condanna costoro al pagamento delle somme necessarie per la reintegrazione, oltre alle spese. Propongono allora ricorso per cassazione i soccombenti, deducendo quattro motivi; resistono i condomini controricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’accoglimento della domanda in assenza di prova del dolo o della colpa e la violazione del giudicato formatosi sul capo che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ.. La Corte ritiene il motivo infondato. Sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, non contestata dalle parti nelle fasi di merito, i proprietari dell’immobile — pur consapevoli dello stato del bene — non avevano rimosso le cause del mancato deflusso delle acque.

L’azione è stata correttamente inquadrata nel paradigma dell’art. 2043 cod. civ. Il Collegio richiama il principio, già affermato da Cass. n. 2306 del 1978, secondo cui la domanda di rimessione in pristino non implica necessariamente la natura reale dell’azione, potendo valere come richiesta di risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica.

Quanto alla pretesa preclusione da giudicato, la Corte osserva che il rigetto di primo grado fondato sull’art. 2051 cod. civ. non impedisce l’accoglimento dell’azione nel diverso prisma della responsabilità extracontrattuale. Richiamando Cass. n. 31330 del 2023, si afferma che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data alla domanda, salvo che tale qualificazione non abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, ovvero sia incompatibile con le censure dell’appellante.

Il secondo motivo è rigettato: la somma liquidata corrisponde a quanto necessario per i lavori di rimessione in pristino, cioè a quanto ritualmente richiesto nell’atto introduttivo. Il terzo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda di manleva, è infondato, poiché la Corte territoriale si è pronunciata esplicitamente rigettandola per carenza di prova sull’autore dei lavori.

Il quarto motivo, sulle spese di lite, è infine rigettato. La Corte ribadisce che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese sussiste in caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, dovendo gli oneri essere ripartiti secondo l’esito complessivo della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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