Ricongiunzione contributiva tra gestioni: prevale la costituzione della posizione assicurativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16021 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al dipendente civile o al militare che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità si applica la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, ai sensi dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e non la ricongiunzione di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979. La normativa speciale del pubblico impiego prevale su quella generale, con la conseguenza che i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti all’Inps-Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non presso altri fondi. In forza dell’art. 125 del d.P.R. n. 1092 del 1973 i contributi da versare sono determinati senza interessi, che restano quindi a carico del lavoratore che, per libera scelta, abbia intrapreso un diverso rapporto presso una distinta gestione previdenziale. L’ipotesi eccettuativa dell’art. 126, lett. b), del d.P.R. n. 1092 del 1973 opera solo quando il nuovo rapporto sia esso stesso di pubblico impiego, tale da dar luogo a riunione o ricongiunzione con il servizio precedente.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale cessato dal servizio presso l’Aeronautica militare senza aver maturato il diritto a pensione, era transitato a un impiego privato con iscrizione al Fondo Volo dell’Inps. Con domanda presentata nel 2000 aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, con calcolo in detrazione degli interessi sulla contribuzione versata presso la gestione di provenienza e conseguente riduzione della somma dovuta.

Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Milano, in riforma, aveva ritenuto applicabile non la ricongiunzione, ma la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con trasferimento dei contributi al Fondo Volo ma senza accollo degli interessi, rimasti a carico del lavoratore. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla distinzione tra i due istituti, già tracciata dalla propria giurisprudenza, e richiama Cass. n. 20522/2019, oltre a Cass. nn. 17611/2020, 14881/2020 e 29820/2022. Il d.P.R. n. 1092 del 1973 costituisce normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla legge n. 29 del 1979.

L’art. 124 dispone che, quando il dipendente civile o il militare cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per il periodo di servizio prestato. Al verificarsi delle condizioni di legge la posizione assicurativa si costituisce ope legis e i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti all’Inps-Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come letteralmente previsto, e non presso altri fondi.

L’art. 125 stabilisce che i contributi da versare all’Inps per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati senza interessi, in base alle retribuzioni pensionabili del periodo cui si riferisce la costituzione. È proprio tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione a originare il contenzioso, poiché l’Istituto riceve, a titolo di onere di ricongiunzione, un importo superiore.

Le disposizioni risultano vigenti all’epoca dei fatti, essendo state abrogate espressamente solo con la legge n. 122 del 2010, il cui art. 12, undecies, ha reso di regola oneroso anche il trasferimento. Nel caso concreto il ricorrente, alla data della domanda anteriore al 2010, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale senza aver maturato il diritto a pensione e non poteva vantare cause di esclusione ex art. 126. L’ipotesi eccettuativa della lett. b) — il nuovo servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione — riguarda la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego: la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto, evenienza non riscontrabile nel transito dal Fondo Inpdap al Fondo Volo, frutto di una libera scelta del lavoratore.

Né rileva il tempo decorso tra domanda e riscontro dell’Inps: un eventuale ritardo può dare luogo ad altre forme di tutela, ma resta neutro ai fini dell’applicazione dell’art. 5 della legge n. 29 del 1979. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese dell’intero processo per la complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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