Classificazione doganale e revisione dell’accertamento per errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 4392 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione doganale, la revisione dell’accertamento richiesta dall’importatore è ammissibile anche quando all’importazione sia stata eseguita l’ispezione fisica della merce: ciò che rileva non è la verificazione materiale in sé, ma la corretta individuazione della sottovoce applicabile. Ai fini del rimborso dei dazi, non è decisiva la comparazione tra la formula chimica dell’acido valerico semplice e quella del composto designato 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico, bensì la circostanza che quest’ultimo rientri nella formulazione chimica indicata nell’allegato al Regolamento (UE) n. 2069/2018 in corrispondenza della voce ex 2934 99 90 61, con CAS RN 1077-28-7. Una volta accertata tale corrispondenza, l’errata indicazione del codice da parte del contribuente integra errore materiale e non osta alla correzione della dichiarazione e al conseguente rimborso.
Il Fatto
Una società contribuente aveva importato dalla Cina alcune partite di prodotto chimico, dichiarando all’atto dello sdoganamento un codice doganale che comportava l’applicazione di un dazio pari al 6,5%. Secondo la società, si era trattato di un errore materiale: il codice corretto era quello riferibile all’acido valerico, con trattamento più favorevole. Da qui le istanze di revisione dell’accertamento e di rimborso, respinte dall’amministrazione finanziaria con provvedimento di diniego.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dato torto alla società. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riforma, ha annullato il diniego richiamando la giurisprudenza della CGUE (C-496/19) e valorizzando l’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la motivazione apparente della sentenza impugnata, per aver ritenuto provata la natura della merce su documenti prodotti dalla stessa contribuente. La Corte respinge la censura: il percorso logico della CGT è chiaro e incentrato sulla ritenuta equivalenza merceologica tra acido tiottico e acido valerico, con il supporto della documentazione dell’European Customs Inventory of Chemical Substance. Non si è dunque in presenza di motivazione apparente, ma di una motivazione semplicemente non condivisa dalla ricorrente, ciò che non integra il vizio denunciato.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, contestavano l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del Regolamento (UE) n. 2069/2018, sul rilievo che la prova dell’errore incombe all’importatore e che la voce di favore riguarderebbe il solo acido valerico, non il composto dotato di due atomi di zolfo.
La Corte osserva che l’allegato al Regolamento (UE) n. 2069/2018 indica, in corrispondenza della voce ex 2934 99 90 61, la merce «5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico (CAS RN 1077-28-7)». Proprio tale composto è quello designato dalla voce doganale invocata dal contribuente. Il vero interrogativo non è quindi se l’acido tiottico sia identico all’acido valerico semplice, ma se esso rientri nella formulazione chimica appena richiamata, così consentendo la correzione del codice e il rimborso.
Su questo punto la sentenza impugnata ha dato riscontro con riferimenti documentali, e la relativa motivazione non risulta scalfita dalle censure. Rigettato il primo motivo e infondati il secondo e il terzo, il ricorso è respinto, con condanna alle spese della parte ricorrente in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
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