Rivendicazione: il catastale non prova la proprietà né attenua l’onere (Cass. civ. Sez. II n. 14607 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. l’attore è soggetto a un onere probatorio rigoroso: deve provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino a un acquisto originario, oppure dimostrando il compimento dell’usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus. La mera invocazione dell’usucapione da parte del convenuto, in termini di domanda o di eccezione, non comporta alcun riconoscimento idoneo ad attenuare tale rigore, perché l’usucapione è titolo d’acquisto a carattere originario. L’attenuazione opera solo quando il convenuto abbia riconosciuto, anche implicitamente, o non abbia specificamente contestato l’appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. La prova della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie non è prova del trasferimento della proprietà, essendo forma di pubblicità priva di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e come erede di altro soggetto, convenne in giudizio i titolari di alcuni terreni agricoli chiedendo il rilascio degli stessi e, in via riconvenzionale, di essere dichiarata proprietaria per usucapione. I convenuti si erano opposti rivendicando la proprietà dei fondi.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e respinto quella di usucapione; la Corte d’Appello ha confermato la decisione, ritenendo provato il diritto di proprietà dei rivendicanti attraverso un testamento e alcune visure catastali, e ravvisando un riconoscimento del rapporto di affitto nelle dichiarazioni rese in un tentativo di conciliazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, è stato oggetto di espressa rinuncia da parte della ricorrente ed è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. Il secondo e il terzo motivo censuravano la valenza attribuita alle dichiarazioni rese in sede di conciliazione; il quarto e il quinto investivano il riparto dell’onere probatorio tra rivendicante e convenuto.
La Corte concentra l’attenzione sul quarto motivo, che ritiene fondato. Richiamando un orientamento consolidato e risalente, ricorda che l’attore in rivendicazione deve provare la proprietà risalendo, anche per il tramite dei propri danti causa, fino a un acquisto originario, ovvero dimostrando l’usucapione attraverso il cumulo dei successivi possessi uti dominus. Tale onere non è attenuato dal fatto che il convenuto abbia dedotto di aver usucapito: l’usucapione è titolo d’acquisto a carattere originario e la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, non suppone alcun riconoscimento idoneo ad alleggerire il rigore probatorio a carico del rivendicante.
L’attenuazione rimane circoscritta all’ipotesi in cui il convenuto, opponendo l’usucapione, abbia riconosciuto, anche implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato l’appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa nel momento in cui assume di avere iniziato a possedere. Nel caso esaminato, invece, gli originari convenuti avevano specificamente contestato la proprietà degli attori e invocato l’usucapione, sicché il rigore probatorio restava pieno.
La Corte rileva poi che la sentenza impugnata ha desunto la proprietà dei rivendicanti da un mero atto traslativo e da certificazioni catastali, senza risalire a un acquisto originario. Sul punto ribadisce che la continuità delle risultanze catastali e ipotecarie non costituisce prova del trasferimento della proprietà, poiché si tratta di pubblicità priva di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale. Ne consegue l’accoglimento del quarto motivo, l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.