Inammissibile il ricorso per definizione conforme alla proposta (Cass. civ. Sez. III n. 15219 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., non validamente confutata dal ricorrente, integra il presupposto per l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. Il ricorso che censuri la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio prospetta una questione di merito non sindacabile in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile. La mancata produzione in giudizio del contratto di assicurazione, soggetto a forma scritta ad probationem, rende superfluo ogni accertamento sulle clausole di delimitazione del rischio. La garanzia assicurativa dei fatti dolosi è vietata dalla legge, con rilievo rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

Il condominio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale l’ex amministratore per ottenere la restituzione di una somma trattenuta e il risarcimento dei danni da mala gestio. Il convenuto chiamava in causa la compagnia assicuratrice per essere manlevato in caso di soccombenza. Il Tribunale condannava il convenuto alla restituzione e, in accoglimento della domanda di garanzia, dichiarava tenuta la terza chiamata a manlevarlo.

Investita delle impugnazioni di tutte le parti, la Corte d’appello accoglieva l’appello principale della compagnia assicuratrice e rigettava la domanda di garanzia, accoglieva l’appello incidentale del condominio e rigettava quello dell’ex amministratore, condannandolo alle spese. Questi proponeva ricorso per cassazione; la compagnia resisteva con controricorso, mentre il condominio non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Formulata la proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c. per la ritenuta inammissibilità del ricorso, il ricorrente chiedeva tempestivamente la decisione collegiale, con fissazione dell’adunanza camerale. Nella proposta si rilevavano plurimi profili di inammissibilità e infondatezza dei motivi.

Il primo motivo, concernente la violazione dell’art. 167 c.p.c., era inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c., non avendo il ricorrente trascritto le difese svolte in primo grado dalla compagnia; inoltre risultava estraneo alla ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva accolto il gravame dell’assicuratore sul presupposto della mancata produzione della polizza. Essendo il contratto di assicurazione soggetto a forma scritta ad probationem ex art. 1888 c.c., la mancanza del documento rendeva superfluo ogni accertamento sulle clausole di delimitazione del rischio.

Il motivo era altresì manifestamente infondato perché la Corte d’appello aveva escluso la garanzia anche sul rilievo che i fatti contestati erano stati commessi con dolo, e l’assicurazione dei fatti dolosi è vietata dall’art. 1900 c.c., questione rilevabile d’ufficio. Infondata era anche la censura sulla mancata condanna dell’assicuratore alle spese di resistenza ex art. 1917 c.c., poiché la ritenuta inoperatività della polizza escludeva di per sé l’obbligo di tenere indenne l’assicurato.

I restanti motivi, incentrati sulla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, prospettavano una questione squisitamente di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il Collegio, rilevato che il ricorrente si era limitato a chiedere la decisione senza confutare i rilievi della proposta — ribadendo le proprie difese con memoria e limitandosi ad affermare di essere “di diverso avviso” — ha fatto proprie la motivazione e la conclusione della proposta, non potendo nuovi argomenti essere introdotti per la prima volta in memoria.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite. Poiché la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta, integralmente recepita, trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: il ricorrente è stato condannato a pagare un’ulteriore somma di Euro 5.500,00 e una somma di Euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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