Demansionamento infermieri: carattere sistematico delle mansioni inferiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7683 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, l’adibizione del dipendente a mansioni inferiori è legittima solo in presenza di motivate esigenze aziendali, collegate a ragioni contingenti e non diversamente risolvibili, e sempre che le mansioni inferiori abbiano carattere marginale rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento. Il lavoratore può essere destinato a compiti di profilo inferiore non complementari al proprio, ma la tutela della professionalità di cui all’art. 2103 cod. civ. resta assicurata solo se l’esercizio delle mansioni di appartenenza è prevalente e assorbente e se le mansioni accessorie non sono assolutamente estranee alla professionalità del dipendente. È pertanto illegittima l’adibizione costante e sistematica a mansioni proprie di un profilo inferiore, quand’anche finalizzata a coprire posizioni lavorative non presenti in organico.

Il Fatto

Alcuni infermieri, collaboratori professionali sanitari in servizio presso due ospedali, hanno chiesto di ordinare all’Azienda Sanitaria Provinciale di non adibirli ulteriormente a mansioni inferiori, corrispondenti a quelle di Ausiliario e di Operatore Socio Sanitario, e di condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione e demansionamento. Sostenevano di essere stati adibiti a tali compiti in modo costante e prevalente dal 2010, per l’insufficienza numerica del personale di supporto.

Il Tribunale e, in appello, la Corte territoriale hanno rigettato le domande. La Corte di Appello ha ritenuto provate le mansioni inferiori svolte, ma ne ha evidenziato il carattere accessorio e collaterale, ritenendo prevalente l’esercizio delle mansioni proprie della qualifica e sussistenti ragioni organizzative giustificative, legate ai tetti assunzionali e al blocco delle assunzioni. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e ricostruisce il quadro dei principi in materia di demansionamento. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che l’attività prevalente e assorbente del lavoratore deve rientrare tra quelle della categoria di appartenenza, ma che il dipendente può essere adibito a compiti inferiori per motivate esigenze aziendali, collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili, purché tali compiti siano marginali.

Le esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo. L’utilizzo di fatto costante di un lavoratore in mansioni inferiori, secondo un turno programmato e neppure complementari al profilo rivestito, ancorché non particolarmente ricorrente in termini di ore, non rispetta il principio di tutela della professionalità quando è finalizzato a coprire posizioni non presenti in organico. In tal caso mancano proprio le motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità.

La Corte precisa che tali principi, enunciati nell’impiego privato, sono estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato. È esigibile l’attività corrispondente a mansioni inferiori quando abbia carattere marginale e risponda a esigenze di efficienza, economia o sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore. Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata ritenuta legittima l’adibizione a mansioni inferiori per esigenze di servizio, purché sia assicurato in modo prevalente e assorbente l’espletamento di quelle della qualifica di appartenenza.

La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi. Pur avendo dato atto che i ricorrenti hanno svolto, oltre alle mansioni proprie, molteplici attività degli Operatori Socio Sanitari nei turni notturni e in quelli con un solo O.S.S., si è limitata a valutare l’attività nei turni di assenza degli O.S.S., senza considerare il carattere sistematico dello svolgimento. Ha inoltre fatto riferimento a un inedito carattere collaterale delle mansioni inferiori, elemento estraneo alla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, che si atterrà ai principi indicati e provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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