Crediti professionali nel fallimento, data certa e non contestazione (Cass. civ. Sez. I n. 4396 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore che invoca il principio di non contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. non può limitarsi a dedurre l’omessa contestazione, ma deve indicare i fatti costitutivi specificamente e analiticamente allegati su cui la controparte non ha preso posizione e il ragionamento inferenziale idoneo a condurre a un diverso esito del giudizio. L’atto privo di data certa non è opponibile al fallimento e non prova l’anteriorità della prestazione professionale al deposito della domanda di concordato. La procura alle liti conferita su copia di un atto è valida anche se priva di data certa, ma non costituisce prova dell’anteriorità dell’atto cui è apposta, il quale riceve data certa per effetto del deposito in giudizio.

Il Fatto

Un avvocato ha chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per crediti da prestazioni professionali, in parte maturati prima del deposito di una domanda di ammissione a una procedura di concordato preventivo e in parte durante la stessa. Il decreto di esecutività dello stato passivo ha escluso il credito maturato in epoca anteriore alla domanda di concordato e ha ammesso, con privilegio, solo una parte del credito per prestazioni successive, al netto di accessori e anticipazioni.

Il creditore ha proposto opposizione, rigettata dal Tribunale di Spoleto con il decreto qui impugnato. Il Tribunale ha ritenuto non provata l’esistenza di alcuna pattuizione per accessori e anticipazioni, ha escluso che il principio di non contestazione operi nella formazione dello stato passivo, essendo il curatore terzo, e ha confermato l’esclusione del credito per le attività precedenti il deposito della domanda di concordato, per assenza di prova documentale con data certa opponibile al fallimento.

La Motivazione della Corte

Rigettata l’eccezione preliminare di inammissibilità, formulata in modo generico, la Corte esamina i quattro motivi di ricorso. Il primo, che lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2704 cod. civ., è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato gli atti che avrebbero avuto data certa anteriore al fallimento, idonei a provare l’esistenza delle prestazioni sottese ai crediti.

Anche il secondo motivo, relativo all’interpretazione del contratto ex artt. 1362 e ss. cod. civ., è inammissibile sotto due profili. Chi deduce la violazione dei canoni legali di interpretazione deve indicare specificamente le norme assunte come violate e il modo in cui il giudice del merito se ne è discostato. Il ricorrente, inoltre, non ha censurato compiutamente la ratio decidendi del decreto, che non si è limitato a interpretare il singolo documento, ma ha valorizzato il comportamento successivo delle parti come ulteriore criterio ermeneutico.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte ribadisce che il principio di non contestazione opera, in favore dell’attore, per i fatti costitutivi specificamente e analiticamente allegati rispetto ai quali il convenuto non abbia preso posizione. La parte che lo invoca ha l’onere di indicare tali fatti e il ragionamento inferenziale in base al quale la loro ammissione comporterebbe un diverso esito. Nella specie, l’accertamento in fatto del Tribunale, fondato sull’assenza di documentazione con data certa opponibile al fallimento, è autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione.

Il quarto motivo è infine infondato. La procura alle liti conferita su copia di un atto è valida anche se priva di data certa, quando è depositata in giudizio, potendosene ritenere implicitamente l’anteriorità rispetto a tale momento, ai sensi dell’art. 125, secondo comma, cod. proc. civ.. Tuttavia, tale validità non costituisce prova dell’anteriorità dell’atto cui la procura è apposta, che riceve data certa per effetto del deposito in giudizio.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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