Opposizione a decreto ingiuntivo: la riconvenzionale resta esaminabile (Cass. civ. Sez. III n. 16162 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell’opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l’esame della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta all’attribuzione di un bene della vita. Tale autonomia la distingue dalla eccezione riconvenzionale, che costituisce una prospettazione difensiva finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. Ne consegue che il giudice del merito, ove ritenga inammissibile l’opposizione, deve comunque decidere le domande riconvenzionali ritualmente proposte, non potendosi limitare a una motivazione generica sul preteso vincolo del giudicato. La qualificazione dell’unico rapporto contrattuale di affitto di azienda impone l’applicazione dello speciale rito locatizio, anche per le domande fondate su clausole del regolamento interno allegato al contratto.
Il Fatto
Con contratto di affitto di ramo d’azienda, una società proprietaria di un centro commerciale concedeva in godimento a una conduttrice un punto vendita. Il contratto poneva a carico dell’affittuaria il pagamento di un canone e delle spese, oltre all’obbligo di rispettare il regolamento interno, che prevedeva una penale per ogni giorno di mancata apertura del punto vendita.
Dopo che la conduttrice aveva lasciato insoluti canoni e spese e aveva chiuso il punto vendita per numerosi giorni, la proprietaria le ingiungeva il pagamento. La conduttrice proponeva opposizione e domanda riconvenzionale, chiedendo la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Udine, mutato il rito, dichiarava inammissibile l’opposizione perché tardiva; la Corte d’Appello di Trieste rigettava il gravame. La conduttrice ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava l’applicazione del rito locatizio, sostenendo che la penale trovasse fonte autonoma nel regolamento allegato e non nel contratto di affitto di azienda. Il motivo è manifestamente infondato: dalla stessa prospettazione emerge che il rapporto contrattuale era unico e che la previsione delle penali era clausola contrattuale, poiché l’osservanza del regolamento costituiva specifico obbligo negoziale e il regolamento stesso, per espressa indicazione contrattuale, era parte integrante del contratto.
La ricorrente non ha saputo individuare un rapporto diverso dall’affitto di azienda idoneo a giustificare le penali e a costituirne il titolo. Pertanto correttamente i giudici di merito, considerando l’unico rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, hanno fatto applicazione dello speciale rito locatizio.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 647 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., lamentando che la sentenza di appello avesse omesso ogni esame delle domande riconvenzionali. Il motivo è fondato, limitatamente alle riconvenzionali per cui era stato proposto appello, ossia il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di buona fede e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
La Corte territoriale aveva affermato che, una volta dichiarata inammissibile l’opposizione e definitivo l’accoglimento della domanda di pagamento, dovessero intendersi rigettate anche tutte le difese già formulate, con conseguente incompatibilità del giudicato con un riesame delle medesime questioni in forma di domanda riconvenzionale. Si tratta di un principio non conforme agli insegnamenti della Suprema Corte.
Questa Corte ha infatti affermato il principio opposto: la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione monitoria e non preclude l’esame della domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda. Il richiamo è a Cass. n. 4131 del 14.02.2024, nonché a Cass. Sez. Un. n. 2387 del 19.04.1982 e a Cass. n. 8083 del 06.04.2006.
Inoltre, quand’anche il giudicato sulla pretesa creditoria spiegasse qualche effetto preclusivo sulle riconvenzionali, tale effetto esigerebbe comunque una decisione su di esse. La Corte triestina non ha disposto il rigetto delle riconvenzionali, ma ha formulato un’affermazione generica, sì da integrare motivazione apparente sul preteso vincolo di giudicato. Il primo motivo è rigettato, il secondo accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in altra sezione e in diversa composizione, perché decida sulle due riconvenzionali e motivi l’eventuale rilevanza della cosa giudicata formatasi sulla debenza del credito monitorio.
Nota della Redazione
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