Opposizione ex art 170 dPR 115/2002 avverso liquidazione compensi CTU in sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 14422 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché emanato all’interno della sentenza o dell’ordinanza che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, è ontologicamente autonomo rispetto alla decisione sulla domanda. Esso ha l’unica funzione di determinare le spettanze dell’ausiliario e l’indennità di custodia, non quella di stabilire il soggetto tenuto al pagamento. Ne consegue che l’opposizione di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, disciplinata dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, è l’unico rimedio esperibile, restando esclusi i mezzi di impugnazione delle sentenze di cui all’art. 323 c.p.c. L’errata forma attribuita al provvedimento non comporta l’applicazione del regime impugnatorio della sentenza.

Il Fatto

Le parti di un giudizio di merito hanno impugnato i compensi liquidati in favore dei consulenti tecnici d’ufficio nominati in quella causa. La liquidazione era contenuta nella stessa sentenza che aveva definito il giudizio, e non in un separato decreto di pagamento. Contro tale statuizione le parti avevano proposto opposizione ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le opposizioni, ritenendo che la liquidazione, essendo inserita nella sentenza, dovesse essere contestata con l’appello dinanzi a giudice diverso e di secondo grado. Le soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui ha aderito con ricorso incidentale un’altra parte del giudizio. Gli ausiliari sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’individuazione del rimedio esperibile contro la statuizione di liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici contenuta nella sentenza di merito. Il sistema si fonda sull’art. 168 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui la liquidazione delle spettanze agli ausiliari è effettuata, a domanda degli interessati, con decreto di pagamento motivato del magistrato che procede. L’art. 170 del medesimo testo unico prevede che contro il decreto il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possano proporre opposizione, disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011.

La Corte ricostruisce la natura del provvedimento. Il decreto del magistrato ha l’unica funzione di determinare le spettanze dell’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al pagamento. Esso è dunque ontologicamente distinto dalla sentenza emessa all’esito del giudizio, i cui effetti si producono soltanto nel rapporto tra le parti dello stesso. Ne deriva che la forma adottata non ne altera la sostanza.

Su questa base la Corte afferma che il provvedimento di liquidazione, ancorché erroneamente pronunciato all’interno della sentenza o dell’ordinanza che definisce il giudizio, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Restano perciò inesperibili i rimedi di cui all’art. 323 c.p.c., come già argomentato in Cass. n. 5459 del 2022, n. 33562 del 2021, n. 10804 e n. 10487 del 2020. L’errata forma attribuita al provvedimento — senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione — non comporta l’applicazione del regime impugnatorio delle sentenze.

La Corte ha inoltre dichiarato ammissibile il ricorso incidentale tardivo adesivo, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8486 del 2024. Nel merito, i due ricorsi sono stati esaminati congiuntamente per connessione e accolti. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, perché decida l’opposizione uniformandosi al principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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