Inammissibile il ricorso tributario con censure generiche e non autosufficienti (Cass. civ. Sez. V n. 4431 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di specificità dei motivi di appello è rispettato anche quando il gravame è articolato in un motivo unico, purché esso ponga il giudice in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure, ricavabili anche per implicito dall’intero atto, comprese le premesse in fatto e le conclusioni. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che cumuli indistintamente plurime violazioni di legge e difetti di motivazione, senza consentire la puntuale sussunzione in una delle ragioni dell’art. 360 cod. proc. civ. È altresì inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura che lamenti l’omesso esame di documenti senza riprodurne il contenuto né indicare gli atti del giudizio di merito che li contengono.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificò a una società un avviso di accertamento che riprendeva a tassazione, ai fini Irap, Ires e Iva, un maggior reddito relativo all’anno d’imposta 2004. L’atto, emesso con metodo induttivo, muoveva dal rilievo di costi non inerenti e non di competenza, dalla mancata contabilizzazione di ricavi appostati come finanziamenti soci e dall’inattendibilità delle scritture contabili.
La società impugnò vittoriosamente l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale. L’appello dell’Ufficio fu però accolto dalla Commissione tributaria regionale, che ritenne dimostrata l’inattendibilità delle scritture e legittimo l’accertamento induttivo. Avverso tale pronuncia la società propose ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi investono l’ammissibilità dell’appello erariale, assunto come articolato in un unico complesso motivo e in una mera richiesta di integrale riforma. La Corte li esamina congiuntamente e li rigetta. Il rispetto del principio di specificità esige soltanto che l’appellante ponga il giudice del gravame in condizione di comprendere con chiarezza le censure, restando il giudizio d’appello nell’alveo di una revisio prioris instantiae; ciò è compatibile anche con la deduzione di un motivo unico, purché idoneo a consentire il sindacato.
Quanto al secondo motivo, la ricorrente trascura l’insegnamento secondo cui la mancanza o l’incertezza dei motivi specifici, che determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non è ravvisabile quando il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Gli elementi di specificità si possono ricavare anche per implicito dall’intero atto di impugnazione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile sotto plurimi profili: solleva un coacervo di censure senza rispettare il canone della specificità; sollecita un riesame nel merito degli apprezzamenti dei giudici d’appello, evocando documentazione non indicata specificamente, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; e, quanto all’art. 2697 cod. civ., si risolve in una critica alla maggiore persuasività di alcune prove rispetto ad altre, mentre il sindacato è ammesso solo quando l’onere sia stato gravato su una parte diversa da quella cui spettava.
Il quarto mezzo non è fondato. La tesi secondo cui il libro inventari dovrebbe annotare le sole risultanze finali confligge con il criterio fiscale della corretta valutazione delle rimanenze, imposto dall’art. 59, primo comma, TUIR (oggi art. 92 TUIR): l’eventuale errore dell’inventario è corretto solo dall’esposizione delle rimanenze nel conto dei profitti e delle perdite. Il libro degli inventari deve perciò consentire la ricostruzione della valutazione secondo i criteri legali; la sentenza impugnata, che aveva rilevato l’omessa indicazione delle rimanenze iniziali e finali, va esente da censure.
Il quinto motivo è inammissibile per genericità e incoerenza: la censura cumula plurime violazioni di legge, difetto di motivazione e omesso esame di un fatto controverso, senza consentire di ricondurla a una delle ragioni tassative dell’art. 360 cod. proc. civ. Il sesto motivo è inammissibile per le stesse ragioni e, ulteriormente, per difetto di autosufficienza: la ricorrente lamenta l’omesso esame di documenti non allegati né oggetto di richiamo individualizzante, dei quali non riporta il contenuto. Analoga sorte tocca al settimo motivo, che menziona i documenti sui costi in modo generico e cumulativo e sollecita un riesame estraneo al giudizio di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari al doppio.
Nota della Redazione
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