Redditi diversi da reato: motivazione apparente e accertamento incidentale (Cass. civ. Sez. V n. 17388 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I proventi derivanti da fatti illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, primo comma, t.u.i.r., costituiscono comunque redditi diversi, in forza dell’art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223/2006, norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva. Non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato: è sufficiente che il fatto costitutivo non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza. Il giudice tributario è chiamato a valutare autonomamente la fattispecie di reato contestata. È affetta da nullità processuale la sentenza di appello che, sul punto centrale della causa, si limiti ad aderire acriticamente al processo verbale di constatazione e alle contestazioni dell’Ufficio, senza esaminare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e senza spiegare le ragioni dell’inattendibilità delle giustificazioni del contribuente: la motivazione apparente non integra un autonomo processo deliberativo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, contestando redditi diversi da proventi illeciti per importi pari, rispettivamente, a euro 598.900,00, euro 20.573,15 ed euro 17.325,91, con recupero di maggiore Irpef. Gli atti impositivi scaturivano da un’attività di controllo della Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale, all’esito della quale erano emerse infedeltà patrimoniali e ipotesi di appropriazione indebita e truffa aggravata.

Per il 2011 l’Ufficio contestava la sistematica distrazione del patrimonio e delle risorse finanziarie di due società amministrate dal contribuente; per il 2012 e il 2013 contestava la costituzione di rapporti di lavoro fittizi. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla CTP di Cosenza, che rigettava i ricorsi; la CTR della Calabria, previa riunione, confermava le sentenze di primo grado. Propone ricorso per cassazione; l’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina tre motivi. Il primo, sulla dedotta inesistenza della notifica degli avvisi per mancanza di relata e di generalità del messo, è dichiarato infondato. Per gli atti di imposizione tributaria la notificazione non è requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, ma condizione integrativa di efficacia: la sua inesistenza o invalidità non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto. Richiamando le Sezioni Unite n. 14916 del 2016, la Corte ricorda che l’inesistenza della notifica è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o quando l’attività posta in essere sia priva degli elementi costitutivi essenziali, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Nella specie la notifica era comunque avvenuta a mezzo posta e ogni vizio è stato sanato per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione.

Il secondo motivo, relativo alla mancanza di una condanna penale definitiva, è anch’esso infondato. La Corte dà continuità al principio secondo cui i proventi da fatti illeciti non classificabili nelle categorie reddituali sono redditi diversi ex art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223/2006. Non occorre una sentenza di condanna passata in giudicato: basta che il fatto costitutivo non sia stato definitivamente escluso nel suo profilo materiale e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza. Da qui la precisazione che la CTR era chiamata a valutare autonomamente la fattispecie di reato.

È invece fondato il terzo motivo, che investe la motivazione della sentenza di appello. Per l’orientamento consolidato, richiamato nelle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, la nullità processuale sussiste quando manca del tutto il percorso argomentativo della pronuncia o quando la motivazione è solo apparente, non essendo espressione di un autonomo processo deliberativo.

Quanto al 2011, la CTR ha espresso un’adesione acritica al processo verbale di constatazione, ha ricostruito in modo confuso le modalità dell’appropriazione e non ha spiegato perché fosse inattendibile la giustificazione del contribuente, secondo cui le somme derivavano dalla restituzione di un finanziamento liberamente esigibile. Analoga carenza riguarda il 2012 e il 2013: la sentenza, dopo aver argomentato sulla fittizietà dei rapporti di lavoro e sulla mancata corresponsione degli emolumenti, nulla dice sui fatti dai quali desumere che le somme corrispondenti fossero state incassate dal contribuente.

Il terzo motivo è quindi accolto, il primo e il secondo rigettati; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché riesamini fornendo congrua motivazione e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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