Aiuti di Stato e calamità naturali: onere probatorio sul beneficiario (Cass. civ. Sez. V n. 12823 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti di Stato concessi sotto forma di definizione agevolata degli adempimenti tributari sospesi per calamità naturali, ricade sul beneficiario l’onere probatorio di dimostrare il rispetto della soglia stabilita dai regolamenti c.d. de minimis. Qualora tale prova manchi, il giudice di merito deve comunque verificare la sussistenza delle condizioni di compatibilità con il mercato interno indicate dalla decisione della Commissione UE, ossia l’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa e l’aiuto concesso, la sede operativa nell’area colpita e l’assenza di overcompensation. Non è sufficiente richiamare in modo generico l’affermazione della Commissione secondo cui non è imposto il recupero degli aiuti concessi oltre dieci anni prima, occultando l’accertamento imposto dai regolamenti europei.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una società contribuente una cartella di pagamento per Irap e Iva relative all’anno d’imposta 2005, emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Analoga cartella, ai fini Irpef, era notificata alla socia accomandataria. Le contribuenti, residenti in un Comune della provincia di Catania interessato da eventi sismici e vulcanici, avevano aderito alla procedura di definizione agevolata introdotta dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, con versamento del 50% di quanto dovuto.

La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, riunite le impugnazioni, li accoglieva, ritenendo operante la sospensione degli adempimenti tributari e compatibile l’agevolazione con il diritto UE. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, degli artt. 107 e 108 TFUE e dei principi affermati dalla Commissione europea con la decisione C (2015) 5549. L’Agenzia sostiene che, trattandosi di redditi di impresa, le beneficiarie avrebbero dovuto dimostrare che l’importo in recupero fosse inferiore alla soglia de minimis.

La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di aiuti connessi al sisma siciliano del 1989-1990. In particolare, il rimborso d’imposta non è applicabile ai soggetti che svolgono attività di impresa comunitaria, rilevando esclusivamente l’esercizio di un’attività economica volta a offrire beni o servizi, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento (Cass. n. 26285/2023; Cass. n. 29905/2017; Cass. n. 10450/2018).

Nel caso di specie è circostanza pacifica che la società svolgesse attività economica, i cui proventi costituivano la fonte di reddito della socia. Era quindi necessario che il giudice di merito verificasse l’ammissibilità del beneficio individuale in base al regolamento de minimis, tenendo conto che tale regola configura un’eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato: superata la soglia di irrilevanza, il beneficio va negato nella sua interezza (Cass. n. 22377/2017). In difetto, occorreva valutare la compatibilità ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, trattandosi di aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, purché sussista un nesso chiaro e diretto tra danni e aiuto e sia evitata ogni overcompensation. Andava inoltre accertato che l’importo in recupero fosse inferiore alla soglia fissata dal diritto UE su un periodo di tre anni (Cass. n. 14465/2017).

I giudici d’appello hanno omesso ogni verifica sul presupposto che la Commissione avrebbe escluso il recupero degli aiuti oltre i dieci anni. Si tratta di una lettura errata: la decisione si riferisce agli aiuti fondati su discipline contra legem risalenti a oltre dieci anni prima, ipotesi non ricorrente, poiché la decisione reca la data del 14 agosto 2015, l’agevolazione trova il referente nell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006 e la domanda di definizione è stata presentata il 28 giugno 2007. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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