Inammissibile l’appello notificato a mezzo posta senza ricevuta di spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 4519 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario è inammissibile l’appello notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale quando l’appellante, al momento della costituzione, non depositi la ricevuta di spedizione del plico, l’elenco delle raccomandate con data e timbro dell’ufficio postale, oppure l’avviso di ricevimento recante la data di spedizione asseverata dall’agente postale. In difetto di tale produzione, il giudice non può sanare l’inammissibilità disponendo la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, salvo che sussistano i presupposti della rimessione in termini. Il tempestivo perfezionamento della notifica può ritenersi provato solo se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione. La data di spedizione scritta a mano sull’avviso di ricevimento, non accompagnata da autenticazione o stampigliatura meccanografica, non è munita di fede privilegiata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento con cui, in via sintetica ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, determinava il reddito per l’anno d’imposta 2002, assumendo come base una rilevante spesa per l’acquisto di quote di una società a responsabilità limitata.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva il gravame, confermando la legittimità dell’avviso e condannando la contribuente alle spese. Questa ricorreva per cassazione con sette motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il primo motivo, con il quale la contribuente deduceva la nullità della sentenza d’appello per non avere i giudici di secondo grado rilevato l’inammissibilità del gravame proposto dall’Ufficio. Quest’ultimo aveva notificato l’appello a mezzo posta senza depositare, alla costituzione, la fotocopia della ricevuta di spedizione, rendendo così impossibile il controllo sulla tempestività dell’atto.
La Corte enuncia la regola di riferimento: nel rito tributario l’appello notificato a mezzo del servizio postale è inammissibile se l’appellante non produce, contestualmente alla costituzione, la ricevuta di spedizione, l’elenco delle raccomandate con data e timbro dell’ufficio, o l’avviso di ricevimento con spedizione asseverata dall’agente postale. Il giudice non può ordinare la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, in mancanza dei presupposti della rimessione in termini. La prova del perfezionamento entro il termine di decadenza richiede che la ricezione sia certificata dall’agente postale.
La Corte richiama a sostegno Cass. n. 31879 del 2022, Cass. n. 24726 del 2022 e Sezioni Unite n. 13452 del 2017.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado era stata depositata il 26 marzo 2010. Applicando il termine lungo ex artt. 327 cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, all’epoca pari a un anno trattandosi di giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009, e tenendo conto della sospensione feriale di quarantacinque giorni, il termine per appellare scadeva l’11 maggio 2011.
Dall’avviso di ricevimento emergeva che la notifica dell’appello si era perfezionata il 12 maggio 2011, quindi oltre il termine. La data di spedizione del 9 maggio 2011, riportata a mano nel relativo campo, non è munita di fede privilegiata, perché non riconducibile all’agente postale né apposta con stampigliatura dell’ufficio. In base all’art. 6 d.P.R. n. 655/1982, gli avvisi di ricevimento sono predisposti dagli interessati, così che la data ivi indicata deve ritenersi apposta dall’incaricato dell’Ufficio. L’unica data certa è quella di consegna, successiva alla scadenza.
Ne deriva che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello senza entrare nel merito della pretesa tributaria. Il primo motivo è accolto, gli altri restano assorbiti e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio e compensazione per i gradi di merito.
Nota della Redazione
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