Nuda proprietà azioni rileva per partecipazione qualificata (Cass. civ. Sez. V n. 17775 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del regime impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche non nell’esercizio di impresa, per stabilire se la partecipazione in una società di capitali sia qualificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973, devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà, secondo i criteri di cui all’art. 67, comma 1, t.u.i.r. e agli artt. 46 e 48 d.P.R. n. 131/1986. L’aliquota maggiore, pari al 40%, va applicata in ogni caso solo sul reddito effettivamente percepito dal contribuente, con esclusione dei dividendi non distribuiti.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito per l’anno 2008, sul presupposto della sua partecipazione qualificata nella società, pari al 30,17% del capitale sociale. La quota risultava dalla somma delle azioni detenute in piena proprietà (19,50%) e di quelle detenute in nuda proprietà (12,99%). L’Ufficio applicava pertanto l’art. 47 t.u.i.r., sottoponendo i dividendi a tassazione ordinaria al 40%.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, escludendo l’equiparazione tra la nozione di partecipazione qualificata desumibile dall’art. 67, comma 1, lett. c), t.u.i.r. e quella rilevante per i dividendi. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermava la decisione, osservando che il nudo proprietario non ha diritto a percepire gli utili. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione se nel computo della partecipazione, al fine di verificarne la natura qualificata ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973, debbano essere considerate anche le quote detenute in nuda proprietà. L’Ufficio sosteneva la rilevanza della situazione soggettiva complessa del socio, comprensiva delle quote di cui è nudo proprietario, con riferimento alla fase statica del possesso nell’arco dei dodici mesi.
Superata l’eccezione di inammissibilità, il motivo è dichiarato infondato. La Corte muove dalla disciplina dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973, che distingue il regime dei dividendi a seconda che la partecipazione sia o meno qualificata: nel primo caso opera la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, nel secondo i dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito, tassato secondo la percentuale di legge.
Il passaggio centrale riguarda la natura del dividendo, qualificato come frutto civile dell’azione o della quota. In caso di usufrutto, esso spetta all’usufruttuario e concorre a formare il reddito di questi, quale ricchezza novella assoggettata a tassazione. La Corte precisa però che ciò non esclude la rilevanza della posizione del nudo proprietario nella valutazione della qualificazione della partecipazione.
Tale valutazione va effettuata determinando il valore delle quote in nuda proprietà secondo i criteri degli artt. 46 e 48 d.P.R. n. 131/1986. Se il valore delle quote in nuda proprietà, sommato a quello delle quote in piena proprietà, supera la soglia del 25% del patrimonio o del capitale sociale, la partecipazione deve ritenersi qualificata. Opinare diversamente significherebbe svuotare di contenuto la titolarità di azioni in nuda proprietà.
La Corte esclude il rischio di tassare dividendi non percepiti: negli avvisi di accertamento la partecipazione è indicata come qualificata, ma l’aliquota maggiore del 40% viene applicata solo al reddito effettivamente percepito, comprensivo dei soli dividendi distribuiti relativi alle quote in piena proprietà. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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