Caducazione del titolo esecutivo e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. III n. 15230 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui sia stata intrapresa l’esecuzione forzata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione impone che il giudizio di opposizione all’esecuzione, proposto per altri motivi, sia definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non già di accoglimento dell’opposizione. Le spese processuali vanno regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. Il giudice del merito è tuttavia tenuto a esaminare le questioni preliminari, secondo l’ordine fissato dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., quando la loro soluzione sia dirimente e non manifestamente infondata, senza poterle assorbire nella declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Con sentenza n. 71/1999, il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato un condominio a pagare una somma a un creditore. Questi cedette il credito al proprio coniuge, che avviò l’esecuzione nei confronti di tre condomini. Nel processo esecutivo si costituì un terzo, che vantava un proprio credito verso i cedenti, ottenendo l’assegnazione delle somme tramite surrogazione nel diritto dei propri debitori.

Riformato in appello il titolo posto a base della cessione, i tre condomini chiesero e ottennero decreti ingiuntivi per la restituzione delle somme incamerate. Il terzo propose opposizione; nel frattempo la vicenda giudiziaria si evolse fino a rendere definitiva la caducazione del titolo originario. La Corte d’appello dichiarò allora la cessazione della materia del contendere, revocando implicitamente i decreti ingiuntivi e condannando i condomini alle spese di entrambi i gradi. Ricorre per cassazione uno dei condomini; resiste con ricorso incidentale l’opponente.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro processuale, rilevando che la copia della sentenza impugnata è priva del numero e della data di pubblicazione, ma che tale mancanza — in linea con la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12971 del 13/05/2024) — non produce effetti invalidanti, non essendovi contestazione tra le parti. Il ricorso principale è tempestivo, trovando applicazione la sospensione feriale dei termini. È infondata anche l’eccezione di improcedibilità per mancata asseverazione della procura, risultando la stessa ritualmente conferita e notificata, in coerenza con Sez. Un. n. 2077 del 19/01/2024.

Nel merito, il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono infondati. La Corte richiama l’orientamento nomofilattico (Sez. Un. n. 25478 del 21/09/2021), secondo cui, quando l’esecuzione forzata sia stata intrapresa su un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo comporta che il giudizio di opposizione vada definito con la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale. Poiché la caducazione del titolo non è contestata da alcuna parte, è venuto meno l’oggetto stesso della contesa.

Il quarto motivo — esaminato con priorità per il suo carattere preliminare — è inammissibile, alla stregua di Sez. Un. n. 27199 del 16/11/2017, risultando rispettati i parametri di specificità dell’appello e restando la relativa valutazione di merito incensurabile. È invece fondato il terzo motivo: la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione in ordine alla scelta di non seguire l’ordine delle questioni di cui all’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., che avrebbe imposto di decidere sulla improcedibilità dell’opposizione ai decreti ingiuntivi, questione dirimente e non manifestamente infondata. Prima di dichiarare la cessazione della materia del contendere era necessario verificare se il giudizio di opposizione fosse stato ritualmente introdotto e fosse ritualmente pendente, dinanzi all’accesa contestazione tra le parti.

La decisione sul riparto delle spese non poteva, inoltre, fondarsi sulla precarietà dei crediti azionati in via monitoria, ma richiedeva una prognosi postuma sulla fondatezza delle ragioni delle parti al momento della proposizione del ricorso monitorio. L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quinto, il sesto e il settimo motivo, nonché il ricorso incidentale, vertente sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda ex art. 96 cod. proc. civ.. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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