Quota B pensione Enpals resta il massimale giornaliero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8658 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione — relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 dagli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo anteriormente al 31 dicembre 1995 — non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità degli assicurati presso l’INPS. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina così interpretata.

Il Fatto

La vicenda riguarda una lavoratrice iscritta al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, gestione ex Enpals, che aveva chiesto la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall’INPS, con le decorrenze indicate in ricorso. Il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente la domanda, ritenendo non più sussistente il limite di retribuzione giornaliera pensionabile per il calcolo della quota B.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3773/2022, aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo l’appello dell’Istituto previdenziale. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., mentre la pensionata ha resistito con controricorso. La questione arriva in Cassazione per stabilire se il calcolo della quota B sia o meno soggetto al massimale giornaliero previsto per i trattamenti Enpals.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio disattende l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa della controricorrente. Il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello sull’abrogazione del massimale pensionabile per la quota B: la quantificazione di tale quota rappresenta dunque un tema ancora controverso.

Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Ove l’impugnazione investa anche uno solo degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato. La Corte richiama sul punto propri precedenti (Cass. 31/12/2024, n. 35136; Cass. n. 23988/2024; Cass. sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565; ord. n. 24249/2024).

Nel merito il ricorso è fondato. Secondo l’orientamento già espresso (Cass. n. 36056/2022), il limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997, non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità con l’art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti quanto all’entità delle prestazioni e alle condizioni di accesso.

La Corte affronta poi la censura di contrasto con la legge delega (art. 2, comma 22, lett. a, della legge n. 335 del 1995), che indica come criterio direttivo la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi. Richiamando C. Cost. n. 202 del 2008, si esclude il contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, purché una certa proporzionalità sia assicurata e non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione. La Carta fondamentale non richiede una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate (C. Cost. n. 173 del 1986). La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata.

In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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