Improcedibile il ricorso se non si deposita la sentenza notificata (Cass. civ. Sez. II n. 4516 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di cassazione la dichiarazione, contenuta nel ricorso, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impone al ricorrente di depositare copia della sentenza munita della relata di notifica nel termine dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. L’omesso deposito determina l’improcedibilità del ricorso, senza che l’omissione possa essere sanata dalla produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ., salvo che la sentenza notificata sia prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. L’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022 non incide sull’onere, rimasto invariato, di depositare la relazione di notificazione. La sanzione non contrasta con l’art. 6 CEDU, costituendo misura adeguata a garantire la rapida definizione del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Alcuni coeredi convennero in giudizio, davanti al Tribunale, gli altri germani e la madre per la divisione ereditaria del patrimonio relitto dal padre. Due di essi proposero domande riconvenzionali di usucapione su alcuni immobili, assumendone l’acquisto per possesso esclusivo. Il Tribunale accolse le riconvenzionali con sentenza non definitiva; la Corte d’Appello, su gravame di una coerede, riformò la decisione e rigettò le domande riconvenzionali.
Contro la sentenza di appello i due soccombenti proposero ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. I controricorrenti resistettero. Il consigliere delegato formulò proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; i ricorrenti chiesero la decisione e depositarono memoria, ma non produssero copia della sentenza impugnata con la relata di notifica, pur avendone dichiarato l’avvenuta notificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di composizione del collegio. Richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 2024, afferma che il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte del collegio investito della decisione ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., senza versare in situazione di incompatibilità ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ., poiché la proposta non ha funzione decisoria.
Nel merito, il ricorso è dichiarato improcedibile ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, attesta un fatto processuale che fa decorrere il termine breve. Da essa sorge l’onere di depositare, nel termine di legge, copia della sentenza con la relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. L’omissione non è recuperabile con la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022.
La Corte precisa tuttavia l’eccezione: il ricorso resta procedibile se la sentenza notificata è prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., o acquisita tramite l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio nei casi in cui la legge impone la comunicazione o la notificazione del provvedimento. Richiama anche il principio di Cass. Sez. 6-3 n. 11386 del 2019, secondo cui la procedibilità è salva quando dal ricorso risulta che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.
L’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022 non muta il quadro: resta invariato il secondo comma, n. 2, che impone il deposito della relazione di notificazione. L’onere posto dal nuovo art. 137-bis disp. att. cod. proc. civ. a carico della cancelleria non esime la parte, poiché la copia notificata non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo d’ufficio. La sanzione non viola l’art. 6 CEDU, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024.
Poiché i ricorrenti non hanno prodotto gli atti attestanti la notifica, non allegati neppure dai controricorrenti, e il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, la Corte ne dichiara l’improcedibilità, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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