Opposizione esecutiva e domanda riconvenzionale determinano la competenza del tribunale (Cass. civ. Sez. III n. 4678 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione forzata, il criterio di determinazione della competenza per valore di cui all’art. 17 cod. proc. civ. non configura un’ipotesi di competenza per materia o funzionale e non sfugge alla combinazione con la regola generale dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo delle domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto. Pertanto, la domanda con cui il creditore opposto chiede l’accertamento di un proprio controcredito, di valore superiore alla soglia del giudice di pace, integra una domanda riconvenzionale idonea a radicare la competenza per valore del tribunale. L’incompetenza per valore può essere rilevata d’ufficio anche dopo la prima udienza, quando il giudice abbia dovuto attendere l’integrazione del contraddittorio per la regolare costituzione del giudizio.
Il Fatto
Una creditrice procedente aveva intrapreso un’esecuzione forzata presso terzi nei confronti di una banca, ottenendo una pronuncia che riconosceva il suo diritto a proseguire l’esecuzione per un credito residuo di modesta entità. Nel procedimento riassunto la banca esecutata propose una seconda opposizione, eccependo in compensazione un proprio controcredito di importo superiore. Furono chiamati a intervenire altri creditori, eredi di una di essi, e la banca oppose anche nei loro confronti.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza, dichiarò la propria incompetenza per valore, rimettendo la causa al giudice di pace, ritenendo che l’eccezione di compensazione non estendesse l’oggetto del processo e che il valore dell’esecuzione non aumentasse per effetto degli interventi. I creditori proposero regolamento di competenza avverso quella pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la tardività del rilievo dell’incompetenza, perché intervenuto oltre la prima udienza. La Corte lo ha ritenuto infondato: il giudice di merito aveva dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione sulla competenza, e aveva rilevato la questione subito dopo che il contraddittorio era divenuto integro. Non è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza, anche di deciderla in prima udienza, con conseguente consumazione della potestà del giudicante.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha osservato che la domanda della creditrice, quale risultava dal tenore testuale dell’atto, aveva ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione dalla banca. Benché formulata in termini non del tutto chiari, essa integra una domanda riconvenzionale, relativa a un credito di valore superiore a cinquemila e cento euro, ed è idonea a individuare quale giudice competente il Tribunale.
Il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore in materia esecutiva e non disegna un’ipotesi di competenza per materia o funzionale. La sua applicazione richiede dunque la combinazione con la regola dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., sul cumulo delle domande. Né una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore, di norma consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva, né un’eventuale nullità dell’atto di dispiegamento, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., priva il giudice adito della potestà di esaminarla o di rilevarla per consentirne la sanatoria.
Ne è conseguita la statuizione della competenza del Tribunale di Roma per l’intera controversia, con riassunzione nel termine di legge. Le spese sono state compensate, in ragione della manifesta infondatezza del primo motivo e della natura solo ipotetica della riconvenzionale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale n. 77 del 7/03/2018, che consente la compensazione oltre il testo letterale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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