Estinzione del processo per mancata riassunzione e decadenza della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 4707 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’estinzione del giudizio tributario determinata dalla mancata riassunzione dopo la pronuncia di cassazione con rinvio comporta il venir meno dell’intero processo e rende definitivo l’avviso di accertamento, non essendo equiparabile al giudicato formatosi sulla pretesa impositiva. I termini di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 602 del 1973 decorrono dal momento in cui la pretesa è divenuta definitiva, ossia dal giorno in cui il giudizio si è estinto per esaurimento del tempo utile alla riassunzione, restando irrilevanti la disciplina delle cause di sospensione e interruzione, propria della prescrizione e non della decadenza. Non trova applicazione il termine decennale dell’art. 2953 c.c. quando la definitività dell’accertamento derivi dalla declaratoria di estinzione del processo tributario per inattività delle parti.
Il Fatto
Un contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna una cartella esattoriale notificatagli dall’agente della riscossione, recante l’intimazione di pagamento di somme iscritte a ruolo sulla base di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, divenuti definitivi per effetto dell’estinzione dei relativi giudizi di impugnazione, non riassunti a seguito del rinvio disposto d’ufficio dalla Corte di Cassazione.
La Commissione provinciale annullava l’atto esattivo, dichiarando prescritta la pretesa tributaria; la sentenza era però riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, che in accoglimento dell’appello erariale rigettava il ricorso originario. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’omesso esame di fatti decisivi, in realtà qualificabile come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. La Corte ha rilevato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta l’implicito rigetto degli argomenti non trattati, presupponendone l’irrilevanza o l’infondatezza. Nella specie il rigetto delle eccezioni di genericità dei motivi di appello e di giudicato interno doveva ritenersi implicito nella decisione di merito. La doglianza difettava inoltre di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato i motivi di appello di cui contestava la genericità.
Con il secondo motivo si lamentava la nullità della decisione per violazione del giudicato interno, assumendosi che solo l’agente della riscossione fosse legittimato a impugnare le statuizioni riguardanti la cartella. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, quando il contribuente impugna una cartella per motivi attinenti all’invalidità degli atti impositivi presupposti, la legittimazione passiva spetta sia all’ente impositore sia all’agente della riscossione. La tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire. Deve pertanto escludersi la configurabilità del dedotto error in procedendo.
Con il terzo motivo si prospettava la violazione dell’art. 25, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendosi che l’estinzione del giudizio facesse venir meno l’effetto interruttivo permanente della prescrizione. La Corte ha ribadito che l’estinzione determinata dalla mancata riassunzione comporta il venir meno dell’intero processo e rende definitivo l’avviso di accertamento. Poiché i termini di decadenza decorrono da quando la pretesa è divenuta definitiva, la decorrenza va fissata al momento dell’estinzione del giudizio, restando irrilevante la disciplina delle cause di sospensione e interruzione, propria della prescrizione e non della decadenza.
La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità del termine decennale dell’art. 2953 c.c., poiché l’estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione non è equiparabile al giudicato formatosi sulla pretesa impositiva. Conseguentemente la decisione della CTR è stata ritenuta immune da censure, avendo correttamente individuato la decorrenza del termine decadenziale nel giorno dell’acquisita definitività degli avvisi, coincidente con quello dell’estinzione dei giudizi non riassunti.
Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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