Tassatività delle ipotesi di rimessione ex art. 59 d.lgs. n. 546/92 e legittimazione straordinaria del fallito (Cass. civ. Sez. 5 n. 10212 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di rimessione al giudice di primo grado previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 546/92 hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Il giudice d’appello, pertanto, qualora accolga il gravame fuori da tali ipotesi, è tenuto a decidere la controversia nel merito, trattandosi di un mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo. Nell’ambito del contenzioso tributario, il contribuente dichiarato fallito, cui sia stato notificato un atto impositivo per presupposti d’imposta formatisi prima del fallimento, conserva la legittimazione straordinaria a impugnarlo solo a condizione che il curatore sia rimasto in una situazione di inerzia assoluta, non assumendo alcuna iniziativa giurisdizionale avverso l’atto.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando a tassazione maggiori ricavi. La società proponeva ricorso in primo grado, ma, nel corso del giudizio, veniva dichiarato il fallimento. Il giudice di prime cure, ritenendo l’inerzia del curatore una scelta consapevole e non una mera omissione, dichiarava l’estinzione del processo per difetto di legittimazione della società fallita.
La società, in persona dell’ex legale rappresentante, appellava la sentenza. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo il gravame, riteneva sussistente la legittimazione straordinaria della società fallita e, ritenendo erronea la declaratoria di estinzione, rimetteva la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/92.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che lamentava la violazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/92. I giudici di legittimità hanno anzitutto ribadito che le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dalla norma hanno carattere tassativo e non possono essere estese in via analogica. Nel caso di specie, la fattispecie non rientrava nella previsione di cui alla lettera c) dell’art. 59, relativa alla declaratoria di estinzione del processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale: una diversa interpretazione sarebbe stata in contrasto con il principio di tassatività, non potendo l’estinzione dichiarata con sentenza essere assimilata a quella pronunciata in sede di reclamo.
La Corte ha quindi richiamato l’orientamento consolidato per cui, al di fuori delle ipotesi tassative di rimessione, la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello, deve decidere la causa nel merito. L’appello, infatti, è un mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e il principio del doppio grado di giurisdizione non implica che la questione debba essere decisa da entrambi i giudici di merito, ma solo che essa sia stata proposta a due giudici di grado diverso.
Quanto al merito, la Cassazione ha enunciato il principio per cui, qualora i presupposti del rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo ex art. 43 l. fall. solo se il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento di pura e semplice inerzia. L’insussistenza di tale stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale, vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. La Corte ha precisato che, se il curatore si è attivato in sede giurisdizionale avverso l’avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell’inerzia assoluta.
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Nota della Redazione
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