La rideterminazione induttiva del reddito non può essere demandata all’Ufficio dal giudice (Cass. civ. Sez. 5 n. 8283 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali prevista per l’emergenza Covid-19 è cumulabile con la sospensione feriale, non essendo funzionalmente né cronologicamente sovrapponibile ad essa. In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche di dimostrare la mala fede del contribuente, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione. Grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate o, in alternativa, la loro natura solo soggettivamente inesistente. È nulla la sentenza del giudice tributario che, violando il principio dispositivo, demandi all’Ufficio la rideterminazione del reddito con metodo induttivo sulla base di parametri generici e non oggetto di contraddittorio.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2013, emesso per l’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da società “cartiere”. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice d’appello confermava la natura di cartiere delle società fornitrici, ma rideterminava il reddito in termini induttivi, demandando all’Ufficio l’applicazione di un “indice adeguato di redditività”. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi riguardanti la motivazione apparente e la prova delle operazioni inesistenti, rigettandoli. In primo luogo, ha richiamato il principio secondo cui la sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 è cumulabile con quella feriale, non essendo sovrapponibili (Cass. n. 6541 del 2025; Cass. n. 2095 del 2023). La decisione della CTR è quindi conforme sul punto della tempestività dell’appello.
Quanto alle operazioni inesistenti, la Corte ha distinto i regimi probatori: per le operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare anche la consapevolezza del destinatario di inserirsi in un’evasione; per le operazioni oggettivamente inesistenti, invece, l’Ufficio deve solo provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche con presunzioni, senza dover dimostrare la mala fede del contribuente. Grava sul contribuente la prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni. Nel caso di specie, gli elementi indiziari erano gravi, precisi e concordanti e la documentazione prodotta dalla società era generica e inidonea a superare la presunzione.
La Corte ha poi rilevato che la motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente, avendo chiara la ratio decidendi: la qualificazione come oggettivamente inesistenti comportava sia l’indetraibilità dell’IVA sia il disconoscimento dei costi. I motivi che tentavano di rimettere in discussione l’accertamento in fatto sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
È stato, invece, accolto il quinto motivo. La CTR aveva demandato all’Agenzia delle entrate la rideterminazione del reddito con metodo induttivo, applicando un indice di redditività desunto dal codice Ateco, dalla localizzazione geografica e dal volume d’affari. La Corte ha ritenuto tale statuizione violativa del principio dispositivo e dell’art. 112 cod. proc. civ., perché non rispondente a quanto devoluto con l’appello e assunta senza rispettare la scelta discrezionale del metodo di accertamento spettante all’Amministrazione. Il richiamo all’art. 53 Cost. non può giustificare una decisione avulsa dalla questione sottoposta e basata su parametri generici, non chiariti né oggetto di interlocuzione con le parti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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