Retrifica doganale e valutazione delle prove: inammissibilità del ricorso che sollecita nuova valutazione di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 16737 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rettifica del valore doganale, la valutazione delle prove e la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa sono riservate al giudice di merito, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che contrapponga a tale valutazione una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile, non potendo essere esercitato in sede di legittimità un riesame del merito. L’art. 2699 c.c., che definisce l’atto pubblico, non può essere utilmente invocato in relazione a documenti provenienti da soggetti privati, ancorché trasmessi da autorità pubbliche, difettando in ogni caso il requisito della specificità dei motivi. Il giudicato interno non si determina sulle semplici argomentazioni della sentenza, ma solo sulle statuizioni minime dotate di autonoma efficacia decisoria, sicché la mancata impugnazione di una mera affermazione argomentativa non preclude la cognizione del giudice di appello sulla questione. La motivazione apparente, che comporta la nullità della sentenza, ricorre solo quando il ragionamento del giudice sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramente apparente ovvero caratterizzato da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o da affermazioni incomprensibili.
Il Fatto
La società SVC Motorsport Group S.r.l. importava dagli Stati Uniti due autovetture Lamborghini (una priva di motore), un motore e pezzi di ricambio, dichiarando un valore complessivo di USD 117.600. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di accertamenti presso le autorità americane, riscontrava divergenze tra i valori dichiarati e quelli risultanti dalla documentazione di esportazione (USD 160.000) e rideterminava il valore dei beni. La società impugnava il provvedimento e la Commissione tributaria di Genova accoglieva il ricorso, ritenendo che le divergenze fossero spiegabili con l’inclusione dei dazi e degli altri oneri nel valore complessivo dichiarato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria confermava la decisione, condividendo le conclusioni del giudice di prime cure. L’Amministrazione proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, tutti riguardanti la rettifica del valore doganale operata dall’Amministrazione. Con il primo motivo, l’Amministrazione denunciava la violazione degli artt. 70 e 74 Reg. UE n. 952/2013 e delle norme sulla valutazione delle prove, sostenendo che la rettifica fosse fondata su dati documentali oggettivi e certi. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, osservando che il ricorrente, pur formalmente denunciando una violazione di legge, sostanzialmente richiedeva una nuova valutazione di merito dell’intera documentazione, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito è l’unico soggetto deputato all’individuazione delle fonti del proprio convincimento e alla valutazione delle prove (cfr. Cass. n. 23872/2020, Cass. n. 9097/2017).
Nel rigettare il secondo motivo, la Corte ha escluso che si fosse formato giudicato interno sulla circostanza del cattivo stato di conservazione delle autovetture, trattandosi di una mera argomentazione sulla quale il giudicato non può formarsi, e ha precisato che la violazione dell’art. 112 c.p.c. riguarda solo i limiti delle domande e delle eccezioni, non la valutazione di fatti desunti dal materiale probatorio.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2699 c.c., è stato ritenuto infondato per difetto di specificità, non avendo l’Amministrazione indicato quali documenti trasmessi dalle autorità americane fossero riconducibili alla nozione di atto pubblico, apparendo gli stessi provenienti da soggetti privati.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente nella sentenza impugnata, richiamando i consolidati principi delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e Sezioni Unite n. 22232/2016, e ha precisato che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni tesi delle parti quando la motivazione fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione. Analogamente, il quinto motivo, concernente la motivazione apparente in ordine alla mancanza di interesse della società alla riduzione del valore doganale, è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a proporre una valutazione alternativa di merito. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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