Motivazione per relationem nulla se lacunosa e senza esame motivi appello (Cass. civ. Sez. V n. 4709 del 22.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello motivata per relationem alla decisione di primo grado è nulla solo quando la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione impugnata il giudice del gravame sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di appello, previa specifica considerazione delle allegazioni difensive e delle prove. Il vizio non si configura quando la sentenza espone nella parte narrativa le ragioni del primo grado e i motivi d’appello e nella motivazione esprima considerazioni proprie sulla correttezza della decisione impugnata. La dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’assunzione di prove non dedotte dalle parti, su prove disposte d’ufficio fuori dei limiti legali o sull’attribuzione di piena prova a elementi soggetti a libero apprezzamento.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il giudice tributario di secondo grado aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso a seguito della rettifica di una pratica DOCFA relativa ad aree destinate a cava, denunciate al catasto solo nel 2016 e ubicate in un Comune della Lombardia.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente deposita memoria. La questione arriva in Cassazione con censure di nullità della sentenza per difetto di motivazione e per violazione del principio dispositivo in materia probatoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere la stessa motivata per relationem, senza esplicitare le ragioni della condivisione della decisione di primo grado e senza fare cenno alle censure dell’appellante. La Corte richiama la regola secondo cui la sentenza di appello motivata per relationem è nulla solo se la laconicità della motivazione non consente di appurare che la conferma sia passata dall’esame e dalla valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Il rilievo è però smentito in fatto. Nella parte narrativa la sentenza dà conto sia delle ragioni della decisione di primo grado sia dei motivi d’appello. La motivazione, inoltre, afferma la correttezza nel merito della decisione impugnata con considerazioni dedicate alla legittimità dell’avviso di accertamento e alla valutazione, da parte dell’Ufficio, dei terreni e dei fabbricati della cava secondo i criteri della legge di bilancio del 2016. Il giudice d’appello osserva che gran parte delle ragioni della contribuente erano state considerate correttamente dall’Ufficio.

La Corte richiama sul punto Cass. n. 15757 del 2020, Cass. n. 20883 del 2019, Cass. n. 28139 del 2018, Cass. n. 24452 del 2018 e Cass. n. 22022 del 2017. Non sussistono dunque le carenze motivazionali prospettate sotto il profilo dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., essendo agevolmente ricostruibili i percorsi argomentativi seguiti.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., per aver la sentenza presupposto fatti non provati. La Corte precisa che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può dedursi da un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo dall’aver posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, da prove disposte d’ufficio fuori dei limiti legali o dal recepimento acritico di elementi soggetti a valutazione, richiamando Cass. n. 27000 del 2016 e Cass. n. 5045 del 1999. La valutazione delle prove rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non deve confutare analiticamente ogni argomentazione delle parti. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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