Legittimazione del creditore istante e accertamento incidentale del credito (Cass. civ. Sez. I n. 4758 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione del creditore a presentare istanza di fallimento, ai sensi dell’art. 6 legge fallimentare, non presuppone un accertamento definitivo del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo. È sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, compiuto al solo scopo di verificare la legittimazione dell’istante. Tale accertamento, in sede di reclamo ex art. 18 legge fallimentare, può fondarsi anche sulle risultanze del giudizio di verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Il motivo che introduce nella sede di legittimità questioni di fatto non esaminate dal giudice di merito, senza indicarne la deduzione e la relativa documentazione, è inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 24/10/2022, ha rigettato il reclamo proposto da una società in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale su ricorso di un agente della riscossione. Il giudice del merito ha ritenuto provata la legittimazione della creditrice istante sulla base degli estratti conto e delle relate di notifica delle cartelle, idonee a interrompere la prescrizione, e ha aggiunto che il credito era stato anche accertato in sede di verifica dello stato passivo. Ha inoltre ravvisato lo stato di insolvenza, a fronte di passività elevate e di un attivo costituito prevalentemente da beni immobili di valore inferiore, non computando i crediti risarcitori contestati e privi di titolo.

La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi l’agente della riscossione e il fallimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 7 legge fallimentare e 2946 cod. civ., contestando la legittimazione dell’istante: le relate prodotte, secondo i loro numeri identificativi, si riferivano ad atti diversi dalle cartelle poste a base della pretesa, mentre le cartelle allegate erano state impugnate davanti al giudice tributario per far valere la decadenza-prescrizione. Il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 43 e 98 legge fallimentare e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che il decreto di formazione dello stato passivo ha efficacia meramente endoconcorsuale e non realizza un accertamento opponibile al fallito in sede diversa.

La Corte ha dichiarato infondato il secondo motivo, con assorbimento del primo. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 6 legge fallimentare non richiede un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale volto a verificare la legittimazione dell’istante (Cass. Sez. Un. n. 1521 del 2013; nello stesso senso Cass. n. 30827 del 2018; Cass. n. 11421 del 2014).

Tale accertamento incidentale, nel giudizio di reclamo ex art. 18 legge fallimentare, può fondarsi anche sulle risultanze del giudizio di verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 19477 del 2022; Cass. n. 22343 del 2004; Cass. n. 9622 del 1993).

Il terzo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi quanto allo stato di insolvenza, per non aver considerato ulteriori immobili non periziati e i crediti ammessi allo stato passivo. La Corte lo ha ritenuto inammissibile, perché introduceva in sede di legittimità questioni di fatto non esaminate dal giudice di merito, senza indicare come fossero state dedotte nel reclamo, su quali documenti si fondassero e se avessero formato oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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