Actio negatoria, legittimazione attiva e onere della prova (Cass. civ. Sez. II n. 6806 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di actio negatoria di cui all’art. 949 c.c., la titolarità del bene oggetto dell’azione si pone come mero requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della causa, potendo essere provata anche in via presuntiva, in base alle risultanze dell’atto di acquisto o del possesso della cosa. Legittimato attivo è non soltanto il proprietario, ma anche il titolare di un diritto reale di godimento sul fondo. Una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a chi lo contesta l’onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente aveva acquistato un appartamento con annesso fondaco e soffitta, convenendo in giudizio la vicina e la società venditrice per far accertare l’inesistenza di diritti reali altrui sulla soffitta, con domanda subordinata di garanzia per evizione. La convenuta aveva resistito, spiegando riconvenzionale di usucapione o di comproprietà.
Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, dichiarando la ricorrente proprietaria esclusiva e rigettando la riconvenzionale. La Corte d’Appello, accogliendo l’appello principale e quello incidentale, aveva invece riformato la decisione: la ricorrente non aveva mai acquistato né posseduto la soffitta, onde il difetto di legittimazione attiva all’actio negatoria, ed era provata l’usucapione in capo alla convenuta. Da qui il ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente perché attinenti alla legittimazione attiva, sono infondati. La Corte d’Appello, all’esito della valutazione del fatto e delle prove, aveva escluso che la soffitta fosse compresa nel trasferimento e che la ricorrente ne avesse mai avuto il possesso materiale, valorizzando sia le risultanze del precedente giudizio possessorio sia le dichiarazioni testimoniali sulla relazione con il bene della convenuta a partire dal 1983.
La ricorrente oppone a tale ricostruzione una lettura alternativa del compendio istruttorio. La Corte ribadisce però che il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, estranea ai fini del giudizio di legittimità, richiamando Sezioni Unite n. 24148 del 2013 e Sez. III n. 12362 del 2006: la scelta tra le risultanze probatorie e il giudizio di attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. La motivazione non è apparente né illogica e integra il cd. minimo costituzionale, secondo Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Non si configura alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il dovere di non pronunciare oltre i limiti della domanda non impone di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti, non essendo ravvisabile ultrapetizione quando il giudice valuti i mezzi di prova dedotti nei limiti della questione sottoposta alla sua cognizione. Neppure sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c.: la doglianza sulla diversa forza di convincimento attribuita alle prove è inammissibile, essendo tale valutazione consentita dall’art. 116 c.p.c..
Quanto all’interpretazione del rogito, quando di una clausola sono possibili più letture non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice abbia privilegiato l’interpretazione diversa da quella disattesa. La Corte conferma così il difetto di legittimazione attiva: era onere della ricorrente provare, alternativamente, la proprietà, altro diritto reale di godimento o il possesso del bene, prova non conseguita. Il quinto motivo è infondato, poiché provato il possesso con animus domini spettava a chi lo contestava dimostrare l’origine da atti di tolleranza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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