Ricorso inammissibile se non riproduce atti e non censura la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 4880 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., quando la parte introduttiva ometta di indicare in modo chiaro e sintetico le domande svolte nelle diverse sedi di merito e si limiti a ritrascrivere brani della sentenza impugnata, sì che la Corte debba procedere alla lettura degli atti del processo per comprendere la portata delle censure. La medesima inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., colpisce i motivi fondati su atti e documenti del giudizio di merito che il ricorrente si limiti a richiamare senza riprodurli nel ricorso, ovvero senza fornire le puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione nel fascicolo. È infine inammissibile, ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il motivo di violazione e falsa applicazione di legge che non si confronti con l’intera ratio decidendi della sentenza gravata: la censura che, pur rubricata come vizio di legge, nasconde una contestazione di merito non introduce un valido motivo di legittimità.

Il Fatto

Una società di assicurazione del credito, incorporante la garante originaria, propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una Regione per il pagamento di una somma garantita da tre polizze fideiussorie, rilasciate a garanzia degli obblighi assunti da una società ammessa a un programma di contributi pubblici per la costruzione di una struttura alberghiera. Il Tribunale rigetta l’opposizione; la Corte d’Appello, in parziale accoglimento, riliquida le spese di primo grado e conferma nel resto.

La società propone quindi ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 1418, 1939 e 2697 cod. civ., per la dedotta nullità dell’obbligazione garantita da cui sarebbe derivata l’invalidità delle fideiussioni; e violazione dell’art. 1227 cod. civ., per non avere la Regione fatto carico delle conseguenze del danno. La controricorrente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili. Un preliminare e assorbente rilievo investe l’atto introduttivo: la ricorrente ha omesso di specificare, sia pure in modo sintetico, le domande svolte, limitandosi a ritrascrivere le pagine della sentenza e alcuni passi di atti di causa. Il requisito dell’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. non risponde a mero formalismo, ma alla necessità di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, onde intendere il significato delle censure. Il ricorso deve contenere, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese, delle eccezioni e delle difese, dello svolgersi della vicenda processuale e del tenore della sentenza impugnata, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 2602 del 2003 e da Cass. n. 1352 del 2024.

Il primo motivo è altresì inammissibile ex art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.: le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurli, ovvero senza fornire le indicazioni necessarie alla loro individuazione nella sequenza processuale e la collocazione nel fascicolo. La ricorrente ha riprodotto solo in parte il decreto ministeriale e il primo motivo d’appello; solo nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. si è soffermata tardivamente sul contenuto del decreto. Il principio è ribadito da Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e da Cass. n. 18695 del 2021.

Il primo motivo è inoltre inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la ricorrente confrontata con l’intera ratio decidendi: la Corte d’Appello ha escluso la nullità della fideiussione per impossibilità dell’oggetto, configurando al più un diritto di recesso o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, non esercitati. La ricorrente ha fissato l’attenzione solo sul profilo dell’art. 1939 cod. civ., omettendo di censurare le altre ragioni. Il motivo che non considera le ragioni che sorreggono la decisione è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, come affermato da Sezioni Unite n. 16598 del 2016 e da Cass. n. 1341 del 2024.

Il secondo motivo è del pari inammissibile. Il vizio di violazione e falsa applicazione della legge deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza gravata asseritamente in contrasto con le norme regolatrici, non essendo altrimenti consentito alla Corte di verificare il fondamento della denuncia (Sezioni Unite n. 10313 del 2006). La doglianza, pur rubricata come vizio di legge, nasconde contestazioni di merito sulle valutazioni della Corte territoriale, senza tener conto degli stretti limiti del sindacato di legittimità. La ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito non è sindacabile se non nei casi di motivazione mancante o affetta da vizi giuridici, ipotesi non ricorrenti (Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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