Litispendenza e incompetenza territoriale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 4881 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando lo stesso atto impositivo viene impugnato con due ricorsi introduttivi proposti avanti giudici tributari diversi, la litispendenza si radica in capo al giudizio instaurato per primo e il ricorso successivamente notificato è inammissibile. Il bis in idem così realizzato prevale sul profilo della competenza territoriale, poiché il secondo giudizio non può essere definito nel merito né con una pronuncia declinatoria, ma deve essere eliminato dal mondo giuridico con declaratoria di inammissibilità. La Cassazione, quale giudice del fatto processuale, accerta la litispendenza sulla base della priorità della notificazione e cassa senza rinvio la sentenza che abbia deciso il giudizio posteriore.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 avanti la Commissione tributaria provinciale di Napoli. Nelle more ha trasferito la propria residenza e ha proposto un secondo ricorso, per il medesimo atto, avanti la Commissione tributaria provinciale di Roma.

Il giudizio romano, deciso sfavorevolmente in primo grado, è stato riassunto in appello: il giudice del gravame ha rilevato l’incompetenza territoriale della Commissione di Roma, individuando il criterio inderogabile nella sede dell’Ufficio che ha emesso l’atto, e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Contro questa sentenza il contribuente ricorre per cassazione con due motivi, ai quali replica l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’incompetenza territoriale non possa essere rilevata d’ufficio oltre il primo grado e che il collegio d’appello sia andato oltre la domanda. Con il secondo motivo deduce la violazione del giudicato formatosi sulla competenza territoriale, in assenza di impugnazione della parte pubblica su tale profilo.

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di rito, che assorbe le censure. Il ricorso introduttivo risulta proposto il 3 maggio 2017 avanti la Commissione di Napoli e l’8 maggio 2017 avanti la Commissione di Roma. Ne deriva una litispendenza con priorità al giudizio radicato su Napoli rispetto a quello successivamente proposto avanti il collegio romano.

Il giudizio posteriore diventa pertanto inammissibile, concretando un bis in idem in violazione del principio di litispendenza. La Corte richiama il proprio orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 9409/1994 sul punto.

Il Collegio opera quindi un accertamento di fatto processuale: la pendenza del giudizio prioritariamente radicato su Napoli si desume dalla trattazione del relativo ricorso nella medesima adunanza camerale. Su questa base la Suprema Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità del ricorso di primo grado, non potendosi procedere a una pronuncia di merito né a una declaratoria di incompetenza.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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