Notifica invalida dell’avviso di accertamento e interesse a ricorrere (Cass. civ. Sez. V n. 4903 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che impugni l’avviso di accertamento deducendone esclusivamente l’invalida notificazione, e affermando di averne avuto conoscenza solo tramite la comunicazione di presa in carico dell’agente della riscossione, manca dell’interesse attuale e concreto a ricorrere, condizione dell’azione anche nel processo tributario. La notificazione non è requisito di validità dell’atto impositivo, ma solo condizione integrativa della sua efficacia: l’atto non notificato è inefficace nella sfera giuridica del destinatario e dunque non lesivo. Il difetto di notificazione può quindi farsi valere solo come vizio di un atto lesivo successivo, non come motivo autonomo di impugnazione dell’atto a monte.

Il Fatto

L’agente per la riscossione comunicava alla contribuente che l’Agenzia delle Entrate aveva affidato in carico le somme richieste con un avviso di accertamento esecutivo, asseritamente notificatole in precedenza. Entro sessanta giorni dalla conoscenza giuridica dell’atto, conseguente alla notificazione dell’avviso di presa in carico, la contribuente proponeva ricorso chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento per la nullità della notifica, riservandosi di integrare i motivi.

La C.T.P. di Catania rigettava il ricorso; la C.T.R. della Sicilia confermava la decisione. La contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 112 cod. proc. civ. e delle regole sull’onere della prova.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i cinque motivi, simili e in parte sovrapponibili, e li dichiara infondati, correggendo la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo. Muove dalla stessa prospettazione della ricorrente, che nel ricorso qualifica la comunicazione di presa in carico come atto non impugnabile.

La Corte concorda su tale non impugnabilità: la comunicazione non rientra nel novero degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è lesiva, ma mero atto partecipativo di un evento rilevante nel rapporto tra ente impositore e agente della riscossione, con funzione informativa (Cass. n. 21254/2023; Cass. n. 8719/2020).

Tuttavia, al di là della funzione tipica, la comunicazione ha avuto l’effetto concreto di far conoscere alla contribuente l’esistenza dell’avviso di accertamento. Poiché il primo giudice, con statuizione non impugnata, aveva ritenuto ammissibile il ricorso per l’irrituale notifica, la contribuente che avesse voluto davvero impugnare l’avviso non avrebbe dovuto limitarsi a dedurne l’invalida notificazione: un atto non correttamente notificato è inefficace nella sua sfera giuridica e quindi non lesivo.

Ne deriva la carenza di interesse a ricorrere. Diverso sarebbe stato se la contribuente avesse ricevuto la notificazione di un atto autonomamente impugnabile a valle dell’avviso non notificato — ad esempio un atto di precetto o di intimazione ad adempiere — potendo allora impugnare l’atto a valle per il vizio derivante o impugnare insieme l’atto a monte, facendone valere i vizi procedimentali, come la decadenza dalla potestà impositiva, o quelli di merito.

La Corte ribadisce che la notificazione è solo condizione integrativa di efficacia, non requisito di validità dell’atto, cosicché la sua inesistenza non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto se il contribuente ne abbia avuto conoscenza entro i termini decadenziali (Cass. n. 4760/2009; Cass. n. 13852/2010; Cass. n. 21071/2018; Cass. n. 26310/2021). La soluzione è confermata, con riguardo all’estratto di ruolo, dalle Sezioni Unite n. 26283 del 06/09/2022 e n. 12459 del 07/05/2024. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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