Rimborso IVA e società non operative: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 17110 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che impugni il diniego della propria istanza di rimborso assume la posizione di attore in senso sostanziale ed è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, anche a fronte della contestazione dell’amministrazione finanziaria. L’inerzia di quest’ultima non integra riconoscimento del debito, ma assume il significato di rifiuto tacito, in quanto tale impugnabile ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La sentenza che fondi il diritto al rimborso sul mancato riscontro dell’Ufficio, pretermettendo il documento che tale riscontro attesta, è affetta dal vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice nazionale deve altresì disapplicare l’art. 30 della legge n. 724 del 1994 nella parte in cui esclude la detrazione dell’IVA a monte per le società sotto soglia, restando comunque necessario che il soggetto espleti attività economica rilevante ai fini IVA.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice presentava istanza di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2016. L’Ufficio emetteva provvedimento di diniego, contestando la mancanza di esercizio di attività rilevante ai fini IVA. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 115/2023, accoglieva invece l’appello.
Il giudice d’appello fondava la decisione su due rilievi: l’atto del 15.5.2019 costituiva un vero e proprio riconoscimento del debito, e il silenzio serbato dall’amministrazione per oltre cinque anni non poteva pregiudicare il diritto alla restituzione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, previa riqualificazione nella deduzione del vizio di omessa motivazione. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando il giudice ometta del tutto di provvedere sulla domanda o sull’eccezione; il vizio di omessa motivazione presuppone invece un esame avvenuto, ma affetto da pretermissione di uno specifico fatto storico o da motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
Sul piano sostanziale il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 21766 del 2021: il contribuente che intenda far valere la pretesa al rimborso deve assumersene l’onere probatorio, a maggior ragione a fronte della contestazione del fisco. A fronte della richiesta di rimborso non possono assumere rilievo i comportamenti inerti dell’amministrazione, poiché il legislatore assegna all’inerzia il significato di rifiuto tacito, impugnabile ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Il silenzio funge da anello di congiunzione tra la procedimentalizzazione del diritto al rimborso e la sua tutela giudiziale.
Anche il primo motivo è fondato. La Corte qualifica la censura come travisamento del contenuto oggettivo della prova, ricordando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024: se il fatto probatorio ha costituito punto controverso, il vizio va fatto valere ex art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha omesso di considerare la risposta negativa all’interpello della contribuente. Non vale ad escludere la decisività dell’omissione l’eccezione sulla pec, poiché la stessa contribuente riconosce che l’indirizzo era riferibile alla professionista che aveva presentato l’istanza.
Il secondo motivo è fondato nei limiti della contestazione sulla mancanza di esercizio di attività rilevante ai fini IVA, ed è infondato quanto alla pretesa violazione del regime delle società non operative. Richiamando la sentenza CGUE 7 marzo 2024, C-341/22, e la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22249 del 2024; Cass. n. 24442 del 2024), la Corte afferma che l’art. 30 della legge n. 724 del 1994 va disapplicato dal giudice nazionale in quanto contrastante con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE. Resta fermo che la contribuente, pur non raggiungendo le soglie, deve comunque espletare attività economica ai fini IVA.
Il quarto motivo è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese e sull’istanza di liquidazione dei compensi per la fase cautelare.
Nota della Redazione
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